La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il servizio prestato dagli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia in qualità di richiamato o di trattenuto nel Corpo stesso dal 10 giugno 1940 in poi, in base alla legge 14 dicembre 1931, n. 1699, sulla disciplina di guerra ed al regolamento approvato con regio decreto 15 giugno 1933, n. 1176, è riconosciuto utile ai fini della pensione. Gli effetti economici di tale provvedimento decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.