LEGGE 23 marzo 1964, n. 152

Type Legge
Publication 1964-03-23
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'articolo 116-bis aggiunto al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 766, è sostituito dal seguente: "Ai titolari e reggenti di direzioni che non possono fruire di alloggio demaniale gratuito, spetta, a decorrere dal 1 luglio 1963, l'indennità di alloggio nella misura mensile di cui appresso: Titolari e reggenti di direzioni aventi qualifica corrispondente al coefficiente Celibi o vedovi Coefficienti Coniugati senza prole 670.......................... L. 27.000 L. 11.000 500.......................... " 24.000 " 9.500 402 e 325.................... " 20.100 " 7.550 271.......................... " 18.980 " 6.990 229.......................... " 16.900 " 5.950 Per gli impiegati che prestano servizio in sedi con popolazione inferiore a 250.000 abitanti l'importo della indennità predetta è ridotto di un quinto".

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