LEGGE 23 marzo 1964, n. 153
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, già prorogato con leggi 25 gennaio 1962, n. 21, 28 luglio 1962, n. 1075 e 21 febbraio 1963, n. 264, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1965.
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