DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1964, n. 165
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 47, 51 e 54 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto l'art. 78 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365 e successive modificazioni;
Ritenuta la necessita' di effettuare richiami di sottufficiali, graduati e comuni del C.E.M.M. della forza in congedo per speciali esigenze e per aggiornamento della preparazione dei riservisti nell'uso delle piu' recenti armi e apparecchiature;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa; Decreta:
Art. 1
E' data facolta' al Ministro per la difesa di richiamare alle armi per speciali esigenze e per istruzione nel corso dell'esercizio 1964-65, contingenti per complessivi n. 2000 sottufficiali e n. 12.000 graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialita' del C.E.M.M.
Art. 2
Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.
SEGNI ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 83. - VILLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.