LEGGE 15 marzo 1964, n. 170
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Lo stanziamento previsto dal primo comma, dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al 1977-78.
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