LEGGE 15 marzo 1964, n. 170

Type Legge
Publication 1964-03-15
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Lo stanziamento previsto dal primo comma, dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al 1977-78.

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