LEGGE 2 aprile 1964, n. 188
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La spesa autorizzata con legge 14 novembre 1962, n. 1619, per ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65, per i servizi della programmazione economica generale, è elevata da 150 milioni di lire a 300 milioni di lire.
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