DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1964, n. 209

Type DPR
Publication 1964-02-24
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numeri 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le a i ove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 7. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza e' aggiunto quello di: (i Diritto pubblico americano".

Art. 8 , concernente le norme di propedeuticita' per il corso di laurea in Giurisprudenza e' modificato nel senso che anche gli esami di Istituzioni di diritto privato (n. 1) e di Diritto costituzionale (n. 5) devono precedere gli esami di Diritto ecclesiastico e di Diritto canonico.

Allo stesso articolo e' aggiunto al n. 6 il seguente comma "L'esame di Diritto civile deve precedere quello di Diritto amministrativo".

Art. 88. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti i seguenti Radiobiologia Genetica umana Biologia marina Citogenetica Biochimica cellulare.

Gli articoli 107, 108, 112, 113 e 114 relativi alla Scuola di perfezionamento in Diritto del lavoro e previdenza sociale sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 107. - Alla Scuola potranno iscriversi i laureati in Giurisprudenza, in Economia e commercio, in Lingue e letterature straniere, in Scienze politiche, in Scienze agrarie, in Lettere e filosofia, in Ingegneria, in Medicina e chirurgia, o coloro in possesso di laurea o diploma conferito dalla Facolta' di magistero o di altri titoli equiparati ai precedenti conferiti da istituti italiani o stranieri. Gli iscritti non potranno superare il numero massimo di 150.

Art. 108. - La durata del corso degli studi e' di due anni e al suo termine viene conferito un diploma di perfezionamento in Diritto del lavoro e previdenza sociale.

Il diploma menzionera' pure l'indirizzo di insegnamento, fra quelli previsti dall'art. 113, lettera b); se l'iscritto avra' superato almeno cinque esami opzionali del medesimo indirizzo.

Art. 112. - Il Consiglio della Scuola si compone del direttore e di due professori della Scuola stessa designati dalla Facolta' giuridica.

Art. 113. - Gli insegnamenti della. Scuola si distinguono in:

a)

fondamentali, a carattere generale;

b)

materie a scelta dell'iscritto, ripartite in due indirizzi:

previdenziale, sindacale-aziendale.

Essi sono indicati nelle tabelle seguenti:

a)

Primo anno:

1) Diritto sindacale

2) Rapporto individuale di lavoro;

3) Economia del lavoro;

4) Rapporto di pubblico impiego;

secondo anno:

5) Legislazione sociale e previdenziale;

6) Statistica del lavoro;

7) storia del diritto del lavoro;

8) Diritto ed organizzazione internazionale del lavoro;

b)

Indirizzo previdenziale:

Storia e comparazione della legislazione previdenziale;

Organizzazione degli enti previdenziali

Assicurazioni sociali I (corso monografico);

Assicurazioni sociali II (corso monografico)

Contenzioso delle assicurazioni sociali;

Politica ed economia della sicurezza della sicurezza sociale;

Tecnica attuariale applicata alle assicurazioni sociali;

Medicina sociale del lavoro;

Indirizzo sindacale aziendale:

Teoria e storia del sindacalismo;

Sociologia dell'organizzazione sindacale e dei conflitti di lavoro;

Movimenti sindacali e legislazione sindacale all'estero;

Tecnica della contrattazione collettiva;

Metodi retributivi;

Organizzazione aziendale e direzione del personale nelle imprese;

Controversie di lavoro;

Organizzazione dell'attivita' amministrativa di tutela del lavoro.

Il Consiglio della Scuola determina annualmente lo insegnamento di almeno 4 materie per ciascuno indirizzo opzionale, prescegliendole fra quelle indicate nelle precedenti tabelle e ripartendole tra i due anni del corso. Il direttore (della Scuola), inoltre, puo' promuovere conferenze e dibattiti ed assumere altre iniziative intese all'incremento dell'attivita' didattica e scientifica della Scuola, nell'ambito delle direttive deliberate dal Consiglio della scuola.

Art. 111. - All'esame di diploma, consistente nella discussione di una dissertazione scritta, non e' ammesso chi non abbia superato gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti fondamentali, e almeno in cinque fra quelli opzionali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addi' 24 febbraio 1964

SEGNI

GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 21 aprile 1964 Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 1235. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numeri 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le a i ove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 7. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza e' aggiunto quello di: (i Diritto pubblico americano". Art. 8, concernente le norme di propedeuticita' per il corso di laurea in Giurisprudenza e' modificato nel senso che anche gli esami di Istituzioni di diritto privato (n. 1) e di Diritto costituzionale (n. 5) devono precedere gli esami di Diritto ecclesiastico e di Diritto canonico. Allo stesso articolo e' aggiunto al n. 6 il seguente comma "L'esame di Diritto civile deve precedere quello di Diritto amministrativo". Art. 88. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti i seguenti Radiobiologia Genetica umana Biologia marina Citogenetica Biochimica cellulare. Gli articoli 107, 108, 112, 113 e 114 relativi alla Scuola di perfezionamento in Diritto del lavoro e previdenza sociale sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 107. - Alla Scuola potranno iscriversi i laureati in Giurisprudenza, in Economia e commercio, in Lingue e letterature straniere, in Scienze politiche, in Scienze agrarie, in Lettere e filosofia, in Ingegneria, in Medicina e chirurgia, o coloro in possesso di laurea o diploma conferito dalla Facolta' di magistero o di altri titoli equiparati ai precedenti conferiti da istituti italiani o stranieri. Gli iscritti non potranno superare il numero massimo di 150. Art. 108. - La durata del corso degli studi e' di due anni e al suo termine viene conferito un diploma di perfezionamento in Diritto del lavoro e previdenza sociale. Il diploma menzionera' pure l'indirizzo di insegnamento, fra quelli previsti dall'art. 113, lettera b); se l'iscritto avra' superato almeno cinque esami opzionali del medesimo indirizzo. Art. 112. - Il Consiglio della Scuola si compone del direttore e di due professori della Scuola stessa designati dalla Facolta' giuridica. Art. 113. - Gli insegnamenti della. Scuola si distinguono in: a) fondamentali, a carattere generale; b) materie a scelta dell'iscritto, ripartite in due indirizzi: previdenziale, sindacale-aziendale. Essi sono indicati nelle tabelle seguenti: a) Primo anno: 1) Diritto sindacale 2) Rapporto individuale di lavoro; 3) Economia del lavoro; 4) Rapporto di pubblico impiego; secondo anno: 5) Legislazione sociale e previdenziale; 6) Statistica del lavoro; 7) storia del diritto del lavoro; 8) Diritto ed organizzazione internazionale del lavoro; b) Indirizzo previdenziale: Storia e comparazione della legislazione previdenziale; Organizzazione degli enti previdenziali Assicurazioni sociali I (corso monografico); Assicurazioni sociali II (corso monografico) Contenzioso delle assicurazioni sociali; Politica ed economia della sicurezza della sicurezza sociale; Tecnica attuariale applicata alle assicurazioni sociali; Medicina sociale del lavoro; Indirizzo sindacale aziendale: Teoria e storia del sindacalismo; Sociologia dell'organizzazione sindacale e dei conflitti di lavoro; Movimenti sindacali e legislazione sindacale all'estero; Tecnica della contrattazione collettiva; Metodi retributivi; Organizzazione aziendale e direzione del personale nelle imprese; Controversie di lavoro; Organizzazione dell'attivita' amministrativa di tutela del lavoro. Il Consiglio della Scuola determina annualmente lo insegnamento di almeno 4 materie per ciascuno indirizzo opzionale, prescegliendole fra quelle indicate nelle precedenti tabelle e ripartendole tra i due anni del corso. Il direttore (della Scuola), inoltre, puo' promuovere conferenze e dibattiti ed assumere altre iniziative intese all'incremento dell'attivita' didattica e scientifica della Scuola, nell'ambito delle direttive deliberate dal Consiglio della scuola. Art. 111. - All'esame di diploma, consistente nella discussione di una dissertazione scritta, non e' ammesso chi non abbia superato gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti fondamentali, e almeno in cinque fra quelli opzionali.

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 aprile 1964

Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 1235. - VILLA

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