DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1964, n. 300
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 17 luglio 1912, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;
Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085, sul regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio dello Stato;
Vista la legge 17 dicembre 1957, n. 1249, concernente agevolazioni sul prezzo del sale per l'industria casearia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1938, n. 375, che determina il prezzo di vendita del sale comune destinato all'industria casearia;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 279; 24 ottobre 1955, n. 1006;
13 maggio 1957, n. 439; 18 maggio 1959, n. 383 e 28 agosto 1960, n. 1046, che determinano i prezzi speciali di vendita del sale per la salagione delle pelli, per la raffinazione degli olii e la fabbricazione dei saponi, per la pastorizia e per la salagione dei pesci quando il prodotto e' prelevato direttamente presso gli stabilimenti di produzione del Monopolio;
Ritenuta la necessita' di elevare a 8000 quintali il quantitativo minimo di sale da prelevare presso le saline e gli altri stabilimenti di produzione per ogni acquisto, per poter usufruire dei suddetti prezzi di vendita;
Udito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Articolo unico
I quantitativi minimi di sale da prelevare presso le saline e gli altri stabilimenti di produzione del Monopolio, per poter usufruire dei prezzi di vendita stabiliti coi decreti del Presidente della Repubblica 14 marzo 1958, n. 375; 11 marzo 1953, n. 279; 24 ottobre 1955, n. 1006, articolo 2, comma secondo; 13 maggio 1957, n. 439; 18 maggio 1959, n. 383; 28 agosto 1960, n. 1046, sono elevati a 8000 quintali di sale per ogni acquisto.
SEGNI MORO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 87. - VILLA
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