LEGGE 12 maggio 1964, n. 302
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. La riscossione della rata di dicembre 1963 del contributo dovuto per gli anni 1962 e 1963 per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti e per i mezzadri e coloni, è effettuata, limitatamente alle partite non contestate ed a quelle definite a seguito di ricorso avverso l'accertamento, in due rate scadenti rispettivamente il 10 aprile ed il 10 agosto 1964. Ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, in via eccezionale, ad accreditare agli assicurati l'intero ammontare delle predette due rate di contribuzione, purchè i medesimi abbiano provveduto al pagamento della rata scaduta il 10 ottobre 1963. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 maggio 1964 SEGNI MORO - BOSCO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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