LEGGE 12 maggio 1964, n. 303
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le dotazioni organiche dei ruoli del personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui ai quadri 38 e 58 allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono sostituite da quelle di cui alle tabelle A e B annesse alla presente legge.
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