LEGGE 22 aprile 1964, n. 307

Type Legge
Publication 1964-04-22
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A favore dei titolari al 1 gennaio 1963 di pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali è concessa una indennità una volta tanto di lire 104.000 lorde per le pensioni dirette e di lire 78.000 per le pensioni indirette e di riversibilità. La predetta indennità non va considerata ai fini della determinazione delle ritenute erariali che gravano sulle pensioni. Ai titolari di più pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali spetta una sola indennità una volta tanto nella misura che risulta più favorevole.

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