La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. La competenza delle Sezioni autonome del Genio civile di Avezzano, Cassino, Isernia e Rimini è estesa a tutti i servizi di competenza degli Uffici del genio civile, fatta eccezione del servizio relativo alle acque pubbliche. Le circoscrizioni territoriali delle predette Sezioni autonome possono essere variate con decreto del Ministro per i lavori pubblici. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 aprile 1964 SEGNI MORO - PIERACCINI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE