LEGGE 26 aprile 1964, n. 313

Type Legge
Publication 1964-04-26
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. La facoltà concessa al comune di Gorizia dalla legge 11 giugno 1954, n. 384, viene estesa al comune di Savogna d'Isonzo, limitatamente ai generi introdotti nella parte del suo territorio compresa nella zona franca delimitata dall'articolo 1 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438. La facoltà deve essere esercitata alle stesse condizioni, entro i medesimi limiti di tempo e per le stesse merci contemplati per il comune di Gorizia dai primi due commi dell'articolo unico della legge 11 giugno 1974, n. 384. La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 aprile 1964 SEGNI MORO - TAVIANI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: REALE

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