DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1964, n. 323
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno, 1918, n. 1019; Visto il regio decreto 7 luglio 1925, n. 1173; Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo addetto al Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari espresso con voto n. 12137 del 25 marzo 1963; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e' aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Lode', in provincia di Nuoro.
SEGNI PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 105. - VILLA
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