DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1964, n. 324

Type DPR
Publication 1964-04-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 46. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia e' aggiunto quello di "Medicina nucleare".

L'insegnamento complementare di "Ottica fisiologica" e' soppresso e sostituito con quello di "Ottica fisiopatologica".

Art. 163 , relativo alla direzione delle scuole di specializzazione in Medicina e chirurgia e' modificato nel modo seguente: "La direzione delle scuole di specializzazione e' affidata a professori di ruolo o fuori ruolo della disciplina, in mancanza sara' affidata a professori di ruolo di discipline affini che svolgono corsi di insegnamento nelle scuole stesse".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 18 aprile 1964

SEGNI

GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 25 maggio 1964 Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 109. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 46. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia e' aggiunto quello di "Medicina nucleare". L'insegnamento complementare di "Ottica fisiologica" e' soppresso e sostituito con quello di "Ottica fisiopatologica". Art. 163, relativo alla direzione delle scuole di specializzazione in Medicina e chirurgia e' modificato nel modo seguente: "La direzione delle scuole di specializzazione e' affidata a professori di ruolo o fuori ruolo della disciplina, in mancanza sara' affidata a professori di ruolo di discipline affini che svolgono corsi di insegnamento nelle scuole stesse".

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 maggio 1964

Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 109. - VILLA

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