LEGGE 10 maggio 1964, n. 336
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I sovraintendenti sanitari, i direttori sanitari, i vicedirettori sanitari, gli ispettori sanitari, i primari, gli aiuti e gli assistenti, i direttori di farmacia e i farmacisti, che abbiano superato il periodo di prova, cessano dal servizio al compimento del 65° anno di età. Le ostetriche, che abbiano superato il periodo di prova, cessano dal servizio al compimento del 60° anno di età.
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