DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1964, n. 337

Type DPR
Publication 1964-03-19
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 gennaio 1917 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 dei 4 febbraio 1947), con il quale l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, con sede in Roma, venne eretta in ente morale e venne approvato il relativo statuto sociale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 1949), con il quale sono state apportate modificazioni allo statuto anzidetto; Vista la legge 23 ottobre 1956, n. 1239; Vista la domanda con la quale l'Associazione nazionale vittime civili di guerra ha chiesto l'approvazione del nuovo testo di statuto deliberato dal V Congresso nazionale straordinario tenutosi in Roma nei giorni 11, 12 e 13 dicembre 1961, e modificato con deliberazione n. 69 del 30 ottobre 1963, adottata dal Consiglio nazionale dell'Associazione a seguito di mandato ad esso conferito dal VI Congresso nazionale tenutosi in Verona nei giorni 27, 28 e 29 ottobre 1963; Visti gli atti d'istruttoria; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: E' approvato il nuovo testo di statuto dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, annesso al presente decreto, composto di n. 39 articoli e vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

SEGNI MORO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 maggio 1964

Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 86. - VILLA

Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra-art. 1

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VITTIME CIVILI DI GUERRA STATUTO Art. 1. L'Associazione nazionale vittime civili di guerra unisce i mutilati e invalidi civili e le famiglie dei caduti civili per fatti di guerra. Essa ne rappresenta e tutela, a tutti gli effetti, gli interessi morali e materiali presso le pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli enti ed istituti che hanno per scopo l'assistenza, la rieducazione ed il lavoro. L'Associazione e' apolitica ed ha sede in Roma. Il simbolo dell'Associazione e' costituito dalla bandiera nazionale con nastro azzurro, portante nel bianco lo stemma associativo.

Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra-art. 2

Art. 2. L'Associazione si propone i seguenti scopi: a) valorizzare il culto della Patria ed il ricordo dei caduti il cui sacrificio sia monito operante per la eliminazione delle guerre, auspicio per il ristabilimento, nelle relazioni fra i popoli, dei superiori principi di giustizia e di umana solidarieta'; b) tenere vivo negli italiani il sentimento di solidarieta' verso i mutilati e invalidi e le famiglie dei caduti civili per fatti di guerra; c) alimentare tra gli associati l'orgoglio delle mutilazioni ed invalidita' riportate o delle perdite subite dei loro cari, unendoli con sentimento di fratellanza e amore di Patria in un vivo spirito di solidarieta'; d) promuovere, favorire e attuare con tutti i mezzi possibili e consentiti, i provvedimenti legislativi e tutte le provvidenze e iniziative intese ad alleviare ed elevare le condizioni morali e materiali degli associati; e) tutelare gli interessi morali e materiali dei mutilati e invalidi e delle famiglie dei caduti civili per fatti di guerra e svolgere in tutti i campi a loro favore ogni possibile opera di assistenza e aiuto; f) collaborare con le competenti Amministrazioni dello Stato nello studio dei problemi e delle provvidenze che riguardano i mutilati e invalidi civili e i congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, designando inoltre i rappresentanti dell'Associazione, quando tale rappresentanza sia prevista dalle norme statutarie di enti ed istituti o sia altrimenti richiesta; g) rivolgere particolari cure ai mutilati, invalidi, orfani e congiunti di caduti civili per fatti di guerra maggiormente bisognosi in concorso con l'Opera nazionale invalidi di guerra (O.N.I.G.) con la quale e' collegata a mente dell'[art. 14 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1942-08-18;1175~art14) e altresi' in concorso con l'Opera nazionale orfani di guerra (O.N.O.G.) e con le altre opere ed enti che possano integrare l'attivita' dell'Associazione.

Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra-art. 3

Art. 3. L'Associazione si compone di soci effettivi ed onorari.

Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra-art. 4

Art. 4. Possono iscriversi all'Associazione quali soci effettivi i mutilati e invalidi civili che abbiano subito una mutilazione o una invalidita' per fatti di guerra ed abbiano conseguito una pensione o assegno di guerra; o, qualora abbiano optato per altra pensione sempre quando ne sia provata la causale di guerra. Possono iscriversi quali soci effettivi i seguenti congiunti di caduti: a) coniuge vedovo; b) orfani; c) genitori od avi allevatori; d) fratelli e sorelle; e) coniuge vedovo e figli orfani degli invalidi deceduti. I mutilati e invalidi, che abbiano in corso una pratica per la concessione di pensione o assegno di guerra, possono eccezionalmente ottenere la iscrizione a titolo provvisorio ai soli fini assistenziali purche' si trovino nelle condizioni previste dall'[art. 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-11-09;1240~art24).

Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra-art. 5

Art. 5. Sono soci onorari coloro che per particolari benemerenze verso l'Associazione, sono stati nominati tali entro il 7 aprile 1960.

Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra-art. 6

Art. 6. E' istituito un albo d'onore al quale possono essere iscritti coloro che, con importante contributo d'azione, si siano resi particolarmente benemeriti dell'Associazione. Gli iscritti a tale albo non acquisiscono la qualifica di socio dell'Associazione. Possono altresi' essere iscritte a titolo di onore le citta' e gli enti gravemente colpiti dalla guerra.

Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra-art. 7

Art. 7. L'ammissione dei soci spetta al Consiglio provinciale. I minorenni e gli interdetti sono rappresentati nell'Associazione dal proprio rappresentante legale. Ogni socio deve iscriversi alla Sezione della Provincia di residenza. Qualora un socio cambi residenza, ne deve dare comunicazione alla propria Sezione la quale ne curera' il trasferimento alla Sezione della nuova residenza. I soci residenti all'estero possono iscriversi alla Sezione di origine.

Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra-art. 8

Art. 8. La misura della quota annua associativa, stabilita dal Consiglio nazionale, deve essere ratificata dal Congresso nazionale.

Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra-art. 9

Art. 9. A carico del socio possono essere presi i seguenti provvedimenti disciplinari: a) richiamo; b) censura; c) sospensione; d) espulsione. Il richiamo, la censura e la sospensione sono di competenza, del Consiglio provinciale. Contro tali provvedimenti il socio puo' ricorrere al Consiglio nazionale entro un mese dalla comunicazione. La espulsione e' di competenza del Consiglio nazionale, anche su proposta del Consiglio provinciale.

Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra-art. 10

Art. 10. La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie. Le dimissioni si intendono accettate qualora il Consiglio provinciale non deliberi diversamente nel termine di sessanta giorni dalla loro presentazione. Il socio dimissionario potra' essere riammesso solo attraverso una nuova domanda e conseguente deliberazione del Consiglio provinciale. L'accettazione delle dimissioni e' rifiutata qualora il socio debba essere ad altro titolo espulso dall'Associazione, nel qual caso la competenza e' del Consiglio nazionale sentito il parere del Consiglio provinciale. La qualifica di socio si perde su delibera del Consiglio nazionale, previa contestazione scritta degli addebiti: a) per espulsione nei casi di indegnita' derivanti da condanna penale passata in giudicato o da gravi fatti morali o di indisciplina. Contro la deliberazione di espulsione l'interessato puo' ricorrere al Collegio nazionale dei probiviri entro tre mesi dalla comunicazione. Il socio espulso puo' essere riammesso dal Consiglio nazionale quando siano cessate le cause che ne determinarono la espulsione o quando siano intervenuti atti di riparazione o di riabilitazione; b) qualora il socio aderisca ad istituzioni il cui indirizzo a giudizio del Consiglio nazionale, sia in contrasto con quello dell'Associazione. La qualifica di socio si perde, su delibera del Consiglio provinciale, per morosita', quando il sorto non sia in regola con le quote associative da oltre un anno. La riammissione puo' essere deliberata dal Consiglio provinciale previo pagamento della quota arretrata.

Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra-art. 11

Art. 11. Sono organi dell'Associazione: a) il Congresso nazionale; b) il Consiglio nazionale; c) il presidente nazionale; d) il Collegio centrale dei sindaci; e) il Collegio nazionale dei probiviri; f) l'assemblea provinciale dei soci; g) il Consiglio provinciale; h) il presidente provinciale; i) il Collegio provinciale dei sindaci.

Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra-art. 12

Art. 12. L'Associazione ha la seguente organizzazione: a) La residenza nazionale con sede in Roma; b) Sezioni provinciali con sedi nei capoluoghi di Provincia; c) Fiduciariati comunali.

Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra-art. 13

Art. 13. Il Congresso nazionale e' l'organo supremo dell'Associazione ed ha le finzioni dell'Assemblea nazionale del soci. E' costituito dai presidenti delle Sezioni provinciali che possono farsi rappresentare, in caso di impedimento, dal vice presidente o da un altro componente il Consiglio provinciale, con diritto al voto. Ne fanno parte anche i componenti del Consiglio nazionale. I Consiglieri nazionali non presidenti di Sezioni provinciali non partecipano alle votazioni per le cariche sociali.

Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra-art. 14

Art. 14. Il Congresso nazionale e' convocato dal presidente nazionale a seguito di deliberazione del Consiglio nazionale che ne fissera' il luogo e l'ordine del giorno. Il Congresso nazionale puo' essere convocato anche dal presidente nazionale che, in tal caso, ne fissera' il luogo, la data, l'ora di riunione e l'ordine del giorno. Il Congresso nazionale si riunisce in via ordinaria ogni tre anni ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio nazionale od il presidente nazionale lo ritengano necessario;oppure, con l'indicazione degli argomenti da trattare, su richiesta scritta di almeno la meta' dei presidenti provinciali in carica. In quest'ultimo caso il Congresso nazionale deve essere convocato entro sessanta giorni dalla data della richiesta. Il Congresso nazionale e' valido in prima convocazione con la presenza di due terzi dei suoi componenti; risultata deserta la prima convocazione, il Congresso si riunisce entro tre ore in seconda convocazione, ed e' valido qualunque sia il numero dei partecipanti. I partecipanti al Congresso nazionale devono esprimere il voto personalmente. Le votazioni hanno luogo di regola a scrutinio palese, e' in ogni caso obbligatorio lo scrutinio segreto per la nomina del presidente nazionale, del Consiglio nazionale e del Collegio nazionale dai probiviri e per le questioni relative a persone, ovvero quando la meta' piu' uno dei rappresentanti provinciali presenti ne faccia richiesta. A richiesta di almeno un terzo dei componenti il Congresso nazionale, si procede alla votazione per appello nominale. Ogni Sezione provinciale dispone di un voto. Sono approvate le proposte che riportino la maggioranza assoluta dei voti.

Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra-art. 15

Art. 15. Il Congresso nazionale: a) nomina o revoca il presidente nazionale, il Consiglio nazionale e il Collegio nazionale dei probiviri; b) delibera le modifiche allo statuto, per le quali e' richiesta la presenza di almeno tre quarti dei componenti il Congresso ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; c) discute ed approva le relazioni morali e finanziarie che saranno sottoposte dagli Organi nazionali. Esso inoltre, puo' deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa e indicare le direttive per l'azione che gli altri organi debbono svolgere per il raggiungimento del fini sociali.

Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra-art. 16

Art. 16. Il Consiglio nazionale, composto dal presidente nazionale e da undici membri effettivi scelti tra i soci, e' eletto dal Congresso nazionale e dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere rieletti. Il Congresso nazionale elegge inoltre tre membri supplenti del Consiglio nazionale, scelti anch'essi tra i soci, destinati a subentrare ai membri effettivi che cessino dalla carica nel corso del triennio. Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute viene considerato decaduto.

Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra-art. 17

Art. 17. Il Consiglio nazionale si riunisce normalmente ogni sei mesi, mia e' convocato dal presidente nazionale tutte le volte che egli lo ritenga opportuno, eppure su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti e non oltre il quindicesimo giorno dalla data della richiesta stessa. Alle riunioni del Consiglio nazionale intervengono, senza diritto al voto, i componenti del Collegio centrale dei sindaci. Il Consiglio nazionale: a) delibera la convocazione in via straordinaria del Congresso nazionale; b) elegge due vice presidenti nazionali che sostituiscono alternati il presidente nazionale in caso di assenza o di impedimento nelle sue attribuzioni. Qualora il presidente nazionale venga definitivamente a cessare dalla carica per qualsiasi motivo, il vice presidente nazionale piu' anziano assumera' le funzioni sino alla elezione del nuovo presidente, ma in tale evenienza le elezioni dovranno aver luogo nel primo Congresso nazionale (ordinario o straordinario) immediatamente successivo; in ogni caso entro sei mesi dalla cessazione della carica del presidente nazionale; c) designa un membro effettivo ed uno supplente del Collegio centrale dei sindaci; d) stabilisce quali sono gli enti, le istituzioni e le associazioni il cui indirizzo e' in contrasto con quello della Associazione; e) tratta ogni questione generale di interesse associativo; f) delibera l'iscrizione all'albo d'onore del cittadini e delle citta' ed enti di cui all'art. 6; g) propone al Congresso nazionale le modifiche allo statuto; h) delibera l'espulsione del soci nei casi di cui all'articolo 10; i) delibera sugli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione; l) delibera i bilanci annuali preventivi e consuntivi dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'autorita' di vigilanza; m) designa e revoca, tra i soci, i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'istituto nazionale autonomo delle case popolari per le vittime civili di guerra; n) delibera i regolamenti associativi da sottoporre all'approvazione dell'autorita' di vigilanza; o) delibera la costituzione delle Sezioni provinciali; p) revoca i presidenti e scioglie i Consigli provinciali in presenza di gravi Irregolarita' amministrative o violazioni statutarie o in presenza di atti pregiudizievoli al prestigio ed all'indirizzo dell'Associazione; q) nomina i commissari nel caso di cui alla lettera precedente; r) delibera sui reclami degli iscritti avverso i provvedimenti disciplinari dei Consigli provinciali; s) delibera sulla concessione dei contributi straordinari alle Sezioni provinciali; t) nomina e revoca rappresentanti presso gli enti nazionali alla cui amministrazione l'Associazione e' chiamata a partecipare; u) puo' disporre la convocazione dei Consigli provinciali in seduta straordinaria; v) delibera in via definitiva sui reclami avverso il rigetto delle domande di iscrizione dei soci da parte dei Consigli provinciali; w) approva i bilanci preventivi e consuntivi provinciali; x) provvede alla nomina ed al licenziamento del personale dipendente dalla Presidenza nazionale e dalle Sezioni provinciali, in conformita' del regolamento organico dell'Associazione, di cui all'art. 38, o in osservanza alla lettera i) dell'art. 24; y) ratifica le elezioni delle assemblee provinciali. Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio nazionale si richiede la presenza di almeno la meta' dei componenti. Esse sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Le votazioni hanno luogo di regola in forma palese; e' in ogni caso obbligatoria la votazione a scrutinio segreto per le questioni relative a persone ovvero a richiesta della, maggioranza.

Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra-art. 18

Art. 18. Il presidente nazionale, scelto fra i soci, e' eletto dal Congresso nazionale, resta in carica tre anni e puo' essere rieletto. Egli ha la rappresentanza legale della Associazione.

Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra-art. 19

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