LEGGE 19 maggio 1964, n. 345

Type Legge
Publication 1964-05-19
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Presso gli stabilimenti e le officine militari possono essere istituite scuole allievi operai per la formazione professionale di operai occorrenti alle Forze armate. Le scuole allievi operai svolgono corsi annuali, biennali e triennali. Presso le stesse scuole possono essere svolti corsi per l'addestramento, la qualificazione e l'aggiornamento degli apprendisti e degli altri operai delle Forze armate.

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