LEGGE 20 maggio 1964, n. 346

Type Legge
Publication 1964-05-20
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'Amministrazione degli affari esteri è autorizzata ad assumere, alle stesse condizioni di impiego indicate nell'articolo 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775, un ulteriore contingente di personale a contratto per le esigenze degli Uffici all'estero. Tale contingente non potrà comunque essere superiore a 250 unità, di cui 150 potranno essere assunte nel corso dell'esercizio finanziario 1963-64 e le rimanenti a partire dal 1 luglio 1964.

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