DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1964, n. 367
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 219;
Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1122;
Vista la legge 6 dicembre 1960, n. 1607;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Agli esami per merito distinto, per la promozione alla qualifica di primo segretario (coefficiente 325), nella carriera di concetto del personale di segreteria delle Scuole medie e degli Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, sono ammessi i segretari (coefficiente 271), che, alla data di pubblicazione del decreto che indice gli esami, abbiano compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova, nella carriera. L'indicato periodo di anzianita' e' ridotto di due anni per gli impiegati forniti di laurea o titoli equipollenti. Per gli impiegati provenienti dalla carriera esecutiva, il servizio prestato con qualifica non inferiore a primo applicato (coefficiente 202), e' valutato per due terzi e per non piu' di quattro anni complessivi. Agli esami per merito distinto per la promozione alla qualifica di applicato principale (coefficiente 229), nella carriera esecutiva del personale di segreteria delle Scuole e degli Istituti, di cui al primo comma, sono ammessi i primi applicati (coefficiente 202), che, alla data di pubblicazione del decreto che indice gli esami, abbiano compiuto complessivamente tredici anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova, nella carriera. L'ammissione agli esami per merito distinto e' subordinata al giudizio favorevole del provveditore agli studi, il quale, a tal fine, tiene conto della qualita' del servizio prestato, delle attitudini ad esercitare le funzioni della qualifica superiore, e del risultato conseguito nei corsi di formazione.
Art. 2
Gli esami per merito distinto, per la promozione alla qualifica di primo segretario (coefficiente 325), consistono in tre prove scritte e in una orale. Le prove scritte vertono sulle seguenti materie: 1) elementi di diritto costituzionale ed amministrativo e di contabilita' generale dello Stato; 2) elementi di diritto civile; 3) servizi di segreteria delle Scuole medie e degli Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale. La prova orale ha per oggetto la materia delle prove scritte, nonche' la legislazione scolastica, concernente l'istruzione media, classica, scientifica e magistrale e l'ordinamento e l'organizzazione dei servizi dell'Amministrazione centrale e locale della pubblica istruzione.
Art. 3
Le Commissioni giudicatrici degli esami per merito distinto per la promozione alla qualifica di primo segretario nelle Scuole medie e negli Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, sono presiedute da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore ad ispettore generale e composte da altri quattro membri, di cui, uno, professore degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, delle materie sulle quali vertono gli esami e tre, impiegati della carriera direttiva della stessa Amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Le funzioni di segretario sono affidate ad un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.
Art. 4
Gli esami per merito distinto per la promozione alla qualifica di applicato principale (coefficiente 229), comprendono due prove scritte ed una prova orale. Le prove scritte consistono nella risoluzione di un problema di aritmetica e in un saggio di carattere pratico sui servizi di segreteria delle Scuole medie e degli Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale. La prova orale verte sulle seguenti materie: 1) nozioni di aritmetica; 2) nozioni relative all'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica istruzione e alla legislazione scolastica, nelle parti che piu' specificatamente concernono l'ufficio di segreteria delle Scuole medie e degli Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale; 3) ordinamento degli Archivi.
Art. 5
Le Commissioni giudicatrici degli esami per merito distinto per la promozione alla qualifica di applicato principale, nelle Scuole medie e negli Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, sono presiedute da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, e composte da altri quattro membri, di cui, uno, professore di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria, delle materie sulle quali vertono le prove di esame e tre impiegati della carriera direttiva della stessa Amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Funge da segretario un impiegato della carriera direttiva o di concetto, con qualifica non inferiore, rispettivamente, a consigliere di 2ª classe o a segretario.
Art. 6
Per quanto non e' previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni concernenti gli esami per merito distinto, contenute nello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.
SEGNI MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 138. - VILLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.