DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1964, n. 371

Type DPR
Publication 1964-02-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva, l'annessa convenzione, stipulata in Palermo il 26 giugno 1963, per il funzionamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Storia del Risorgimento" della Facolta' di magistero dell'Universita', di Palermo.

Art. 2

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13 bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla Facolta' di magistero dell'Universita' di Palermo.

Art. 3

I contributi annui a carico della locale Amministrazione provinciale vengono determinati in lire 1.800.000 (unimilioneottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in lire 360.000 (trecentosessantamila) da destinarsi al trattamento economico di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4

L'Universita' di Palermo si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia, il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso ed il titolare cessera' immediatamente dal servizio.

SEGNI GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 giugno 1964

Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 158. - VILLA

Convenzione istituzione di un posto di assistente Facolta' di magistero Universita' Palermo-art. 1

Repertorio n. 390. Istituzione di un posto convenzionato di assistente ordinario presso la Facolta' di magistero della Universita' di Palermo da assegnare alla cattedra di "Storia del Risorgimento". REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantatre il giorno ventisei del mese di giugno in Palermo nel Gabinetto del rettore della Universita', via Maqueda, innanzi a me dott. Gaetano Capparelli, direttore amministrativo dell'Universita' di Palermo, delegato con decreto rettoriale del 24 novembre 1952 a redigere gli atti e contratti stipulati per conto della Universita' medesima, ed alla presenza di testi a me noti ed idonei ai termini di legge: avv. Gaspare Lo Iacono, nato a Salemi il 25 febbraio 1906 abitante in Palermo via Liberta' n. 205; signora Elena Casiglia in Mineo, nata a Palermo il 18 gennaio 1920 e domiciliata in Palermo via Alfieri n. 47; sono comparsi i seguenti signori: prof. Tommaso Aiello, nato a Bagheria addi' 2 gennaio 1903 e domiciliato in Palermo presso il Rettorato di questa Universita', sito in via Maqueda, nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 20 ottobre 1962 (allegato A); dott. Michele Reina, nato a Palermo addi' 15 agosto 1930 e domiciliato in Palermo, presso l'Amministrazione provinciale, sita in via Maqueda n. 100, nella sua qualita' di presidente dell'Amministrazione provinciale di Palermo, autorizzato alla stipula del presente con deliberazione del 29 dicembre 1962 (allegato B); Premesso a) che l'Amministrazione provinciale di Palermo ha espresso l'intenzione di istituire, mediante convenzione, un posto di assistente di ruolo alla cattedra di Storia del Risorgimento presso il Seminario di studi storici risorgimentali (della Facolta' di magistero, in quanto detto seminario, con la creazione del posto di assistente di ruolo puo' recare un concreto vantaggio alla provincia di Palermo con lo studio dei problemi connessi allo sviluppo economico e sociale, sia della citta' che della provincia di Palermo dal 1861 ad oggi; b) che, il Consiglio di amministrazione della Universita' di Palermo, nella seduta del 20 ottobre '62 ha esaminato ed approvato, nell'ambito della sua competenza, le proposte formulate in merito alla istituzione di un posto di assistente di ruolo ed ha autorizzato il rettore alla stipula della presente convenzione, e che il Senato accademico nella seduta del 21 ottobre 1962 ha accettato col piu' vivo gradimento, l'offerta della istituzione dei nuovo posto di assistente di ruolo; tutto cio' premesso detti signori della cui identita' personale e piena capacita' giuridica sono certo, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. L'Amministrazione provinciale, affinche' alla cattedra di Storia del Risorgimento della Facolta' di magistero della Universita' di Palermo venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare alla Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dello art. 1 (sub art. 13) della legge 24 giugno 1950, n. 465: a) L. 1.800.000 (lire unmilioneottocentomila) pari allo importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo; di un assistente ordinario; b) L. 360.000 (lire trecentosessantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nel casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nella ipotesi di cessazione del servizio conseguente al verificarsi di una, delle condizioni previste nel successivo art. 6 nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione istituzione di un posto di assistente Facolta' di magistero Universita' Palermo-art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Unversita' di Palermo in unica soluzione allo atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione istituzione di un posto di assistente Facolta' di magistero Universita' Palermo-art. 3

Art. 3. Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, l'Amministrazione provinciale si obbliga di elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri alto Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'Amministrazione provinciale si impegna altresi' ad adeguarlo proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1 lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione istituzione di un posto di assistente Facolta' di magistero Universita' Palermo-art. 4

Art. 4. L'Universita' di Palermo per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare dei posto di ruolo di assistente. L'Universita' di Palermo versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dallo art. 3, secondo comma.

Convenzione istituzione di un posto di assistente Facolta' di magistero Universita' Palermo-art. 5

Art. 5. La presente convenzione ha la dorata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione istituzione di un posto di assistente Facolta' di magistero Universita' Palermo-art. 6

Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto o in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni il posto di assistente di ruolo si intendera' senza altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio.

Convenzione istituzione di un posto di assistente Facolta' di magistero Universita' Palermo-art. 7

Art. 7. La presente convenzione fatta nell'interesse dell'Universita' degli studi di Palermo e' esente da tassa di registro a norma dell'[art. 45) della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45), concernente "Provvedimento per lo sviluppo della scuola". Essa sara' resa esecutiva non appena verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il decreto che ne disporra' l'approvazione ed istituira' il posto di ruolo. Richiesto io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto che ho letto con chiara ed intellegibile voce ai comparenti alla presenza dei testimoni che, con le rispettive qualita', dichiarano di approvarlo perche' conforme alla volonta' da loro manifestata. Le parti dichiarano di aver preso visione dello allegato e pertanto mi dispensano di darne loro lettura. Il presente atto e' stato in parte dattiloscritto, con impiego di nastro indelebile, e in parte manoscritto da persona di mia fiducia su due fogli di carta di cui sei facciate e quanto nella presente. Tommaso AIELLO, nel nome Michele REINA, nel nome Gaspare LO IACONO, teste Elena CASIGLIA in MINEO, teste Gaetano CAPPARELLI Registrato a Palermo il 27 giugno 1963, al n. 1844. - Esente.

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