LEGGE 22 maggio 1964, n. 379
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il secondo e terzo comma dell'articolo 19 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, sono sostituiti dal seguente: "Per la partecipazione ai predetti concorsi si prescinde dal limite di età nei confronti del personale di ruolo ordinario, di ruolo speciale transitorio, di ruolo aggiunto e non di ruolo in servizio presso le scuole e gli istituti di istruzione tecnica e professionale. Il Ministero della, pubblica istruzione stabilirà le prove di esame e i relativi programmi". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 maggio 1964 SEGNI MORO - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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