LEGGE 10 maggio 1964, n. 401
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. I mutui della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro con contributo erariale nell'ammortamento sono somministrabili con le ritenute, le garanzie e nei limiti previsti dalle norme in vigore per le opere in conto dello Stato. È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge o con questa incompatibile. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 maggio 1964 SEGNI MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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