LEGGE 23 maggio 1964, n. 403
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A compensazione della perdita subita dai Comuni a seguito della totale abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino, è attribuita ai Comuni stessi, per l'anno 1962, una integrazione a carico del bilancio dello Stato, pari all'ammontare delle riscossioni conseguite dai Comuni medesimi nell'anno 1959 per imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali, al netto delle somme eventualmente percepite nello stesso anno 1962, a titolo di compartecipazione al provento dell'imposta, generale sull'entrata, sui vini e sulle carni, prevista dall'articolo 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079. Il Ministro per le finanze è autorizzato ad erogare ai Comuni con popolazione non superiore ai 60.000 abitanti acconti provvisori commisurati alla metà del gettito conseguito nell'anno 1959 a titolo d'imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali. Per l'erogazione della integrazione e degli acconti previsti dai precedenti commi valgono le stesse norme di cui all'articolo 7 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, modificato dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1305.
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