LEGGE 9 giugno 1964, n. 405
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La nomina ad ufficiale in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo col grado di sottotenente. Per conseguire la nomina è necessario aver compiuto con esito favorevole un corso biennale di istruzione presso l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza il cui ordinamento è stabilito con decreto del Ministro per l'interno. L'Accademia provvede: ai corsi di istruzione per allievi ufficiali ai corsi di applicazione, di aggiornamento e di specializzazione per ufficiali del servizio permanente.
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