LEGGE 20 maggio 1964, n. 406

Type Legge
Publication 1964-05-20
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunita', conclusi a Yaounde' il 20 luglio 1963: a) Convenzione di Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunita', con Accordo e Protocolli allegati ed Atto finale; b) Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della Convenzione di Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati Africani e Malgascio; c) Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunita'; d) Protocollo relativo all'importazione di caffe' verde nei Paesi del Benelux.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 57 della Convenzione di cui alla lettera a) dell'articolo 1.

Art. 3

Il Governo e' autorizzato, fino alla scadenza prevista dall'articolo 59 della Convenzione di Associazione, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nella Convenzione e negli Accordi indicati nell'articolo 1 della presente legge le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla Convenzione e dagli Accordi stessi.

Art. 4

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, dell'importo di lire 62.500.000.000 da ripartire in parti uguali in cinque esercizi finanziari a decorrere da quello in cui entreranno in vigore gli Accordi di cui all'articolo 1, si provvede per l'esercizio finanziario 1963-64, con un'aliquota delle maggior entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

SEGNI MORO - SARAGAT - TAVIANI - REALE - GIOLITTI - TREMELLONI - COLOMBO - FERRARI AGGRADI - MEDICI - MATTARELLA - BO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Convenzione - art. 1

Convenzione di associazione fra la Comunita' economica europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunita'. TITOLO I. - Scambi commerciali. TITOLO II. - Cooperazione finanziaria e tecnica. TITOLO III. - Diritto di stabilimento, servizi, pagamenti e capitali. TITOLO IV. - Le Istituzioni dell'Associazione. TITOLO V. - Disposizioni generali e finali. ALLEGATO ALLA CONVENZIONE. PROTOCOLLO PROTOCOLLO 1. - relativo all'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione di Associazione. PROTOCOLLO 2. - relativo all'applicazione dell'articolo 6 della Convenzione di Associazione. PROTOCOLLO 3. - relativo al concetto di "prodotti originari" per l'applicazione della Convenzione di Associazione. PROTOCOLLO 4. - relativo all'azione delle Alte Parti contraenti per quanto riguarda i reciproci interessi in particolare per i prodotti tropicali. PROTOCOLLO 5. - relativo alla gestione degli aiuti finanziari. PROTOCOLLO 6. - relativo alle spese di funzionamento delle Istituzioni dell'Associazione. PROTOCOLLO 7. - relativo al valore dell'unita' di conto. Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio Atto finale Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della Convenzione di associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunita'. Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunita' Protocollo relativo alle importazioni di caffe' verde nei Paesi del Benelux Convenzione di associazione fra la Comunita' economica europea a gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunita'. Sua Maesta' il Re dei Belgi, Il Presidente della Repubblica federale di Germania, Il Presidente della Repubblica francese, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, in appresso denominato il Trattato ed i cui Stati sono in appresso denominati i Stati membri, e il Consiglio della Comunita' Economica Europea, da una parte, e Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta, Sua Maesta' il Mwami del Burundi, Il Presidente della Repubblica federale del Camerun, Il Presidente della Repubblica Centroafricana, Il Presidente della Repubblica del Ciad, Il Presidente della Repubblica del Congo (Brazaville), Il Presidente della Repubblica del Congo (Leopoldville), Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio, Il Presidente della Repubblica del Dahomey, Il Presidente della Repubblica del Gabon, Il Presidente della Repubblica Malgascia, Il Capo di Stato, Presidente del Consiglio di Governo della Repubblica dei Mali, Il Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritenia, Il Presidente della Repubblica del Niger, Il Presidente della Repubblica del Senegal, Il Presidente della Repubblica Somala, Il Presidente della Repubblica del Togo, I cui Stati sono in appresso denominati Stati associati, dall'altra parte, Visto il Trattato, che istituisce la Comunita' Economica Europea, Riaffermando quindi la volonta' di mantenere la loro Associazione, Desiderando manifestare la reciproca volonta' di cooperare su un Piano di completa eguaglianza e di relazioni amichevoli nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, Decisi a, sviluppare le relazioni economiche tra gli Stati associati e la Comunita', Risoluti a proseguire in comune gli sforzi volti al progresso economico, sociale e culturale dei loro paesi, Solleciti di agevolare la diversificazione dell'economia e l'industrializzazione degli Stati associati onde permettere loro di rafforzare l'equilibrio e l'indipendenza delle loro economie, Consapevoli dell'importanza dello sviluppo della cooperazione e degli scambi interafricani nonche' delle relazioni economiche internazionali, Hanno deciso di concludere una nuova Convenzione di Associazione tra la Comunita' e gli Stati associati, e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari: Sua Maesta' il Re dei Belgi: S. E. HENRI FAVAT, Ministro, Aggiunto agli affari esteri. Il Presidente della Repubblica Federale di Germania: S.E WALTER SCHEEL, Ministro della cooperazione economica Il Presidente della Repubblica Francese: S. E. RAYMOND TREBOULET, Ministro della cooperazione, Il Presidente della Repubblica italiana: S. E. EMILIO COLOMBO, Ministro del tesoro Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo: S. E. EUGENE SCHAUS, Ministro degli affari esteri e del commercio estero Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi: S. E. JOSEPH LUNS, Ministro degli affari esteri Il Consiglio della Comunita' Economica Europea: S. E. JOSEPH LUNS, Presidente in carica del Consiglio della C. E. E. S. E. WALTER HALLSTEIN, Presidente della Commissione della C. E. E. Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta: S. E. MOISE TRAORE, Ministro dell'economia nazionale Sua Maesta' il Micami dei Burundi; S. E. LORGIO NIMEBONA, Ministro degli affari esteri Il Presidente della Repubblica Federale del Camerun; S. E. VlCTOR KANGA, Ministro dell'economia nazionale Il Presidente della Repubblica Centroafricana: ; S. E. JEAN CHRISTOPHE MACKPAYEN, Ministro degli affari esteri Il Presidente della Repubblica del Ciad; S. E. MAURICE NGANGTART, Ministro degli affari esteri Il Presidente della Repubblica del Congo (Brazzaville) S. E. VICTOR SATHOUD, Ministro del Piano Il Presidente della Repubblica del Congo (Leopoldville); S. E, MARCEL LENGEMA, Segretario di Stato agli affari esteri Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio S. E. LAMBERT AMON TANOH, Ministro dell'educazione nazionale, Ministro, ad interim, delle finanze Il Presidente della Repubblica del Dahomey; S. E. APLOGAN, Segretario di Stato agli affari africani Il Presidente della Repubblica del Gabon; S. E. ANDRE-GUSTAVE ANGUILE, Ministro di Stato dell'economia. Il Presidente della Repubblica Malgascia: S. E. ALFRED RAMANGASOAVINA, Guardasigilli, Ministro della giustizia Il Capo di Stato, Presidente del Consiglio di Governo della Repubblica del Mali; S. E JEAN-MARIE KONE, Ministro di Stato incaricato del Piano Il Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritania; S. E. MOHAMMED SIDI, Ministro degli affari esteri Il Presidente della Repubblica del Niger; S. E. IKHIA ZODI, Ministro degli affari africani Il Presidente della Repubblica del Ruanda: S. E. CALLINTE HABAMENSHI, Ministro degli affari esteri Il Presidente della Repubblica del Senegal: S. E. DJME MOMAR GUEYE. Ambasciatore, Rappresentante presso la. C. E. E. Il Presidente della Repubblica Somala; S. E. ALI OMAR SCEGO, Ambasciatore, Rappresentante presso la C. E. E. S. E. JEAN AGREMEGNAN, Ministro del commercio e dell'industria. I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, ricosciuti in buona e debita forma, Hanno convenuto le disposizioni seguenti: Articolo 1 Al fine di promuovere l'aumento degli scambi tra gli Stati associati e gli Stati membri, di rafforzare le loro relazioni economiche e l'indipendenza economica degli Stati associati e di contribuire in tal modo allo sviluppo del commercio internazionale, le Alte Parti Contraenti hanno convenuto di adottare le disposizioni seguenti intese a regolare le reciproche relazioni commerciali.

Convenzione - art. 2

Articolo 2 1. I prodotti originari degli Stati associati beneficiano, all'importazione negli Stati membri, dell'eliminazione progressiva dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi che viene operata fra gli Stati membri i conformente alle disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15 e 17 del Trattato ed alle decisioni di accelerazione del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato intervenute o che dovranno intervenire. 2. Tuttavia, fini dell'entrata in vigore della Convezione, gli Stati membri aboliscono dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi che essi applicano ai prodotti originari degli Stati associati riportati nell'Allegato della presente Convenzione. Nello stesso tempo, gli Stati membri applicano alle importazioni di detti prodotti provenienti i dai paesi terzi della tariffa doganale comune della Comunita'. 3. Le importazioni di caffe' verde nei paesi del Benelux le importazioni di banane nella Repubblica federale di Germania, provenienti dai paesi terzi; sono effettuate alle condizioni stabilite rispettivamente, per il caffe' verde, da Protocollo concluso tra gli Stati membri in data odierna e, per le banane, dal Protocollo concluso il 25 marzo 1937 tra gli Stati membri, nonche' dalla Dichiarazione allegata alla, presente Convenzione; 4. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non pregiudica il regime che sara' riservato a taluni prodotti agricoli in virtu' delle disposizioni dell'articolo 11 della presente Convenzione. 5. A richiesta, di uno Stato associato hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle condizioni d'applicazione del presente articolo.

Convenzione - art. 3

Articolo 3 1. Ogni Stato associato accorda lo stesso trattamento tariffario ai prodotti originari di tutti gli Stati membri; gli Stati associati che non applicano ancora tale norma all'entrata in vigore della Convenzione devono ad essa conformarsi entro i sei mesi successivi. 2. I prodotti originari degli Stati membri fruiscono in ciascun Stato associato, alle condizioni stabilite nel Protocollo n. 1 allegato alla presente Convenzione, dell'eliminazione graduale dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi che ciascuno Stato associato applica all'importazione di detti prodotti nel suo territorio. Tuttavia, ciascuno Stato associato puo' mantenere e istituire dazi doganali e tasse di effetto equivalente a tali dazi che rispondano alle necessita' del suo sviluppo e ai bisogni della sua industrializzazione o che abbiano per scopo di alimentare il suo bilancio. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi, che gli Stati associati riscuotono in conformita' del comma precedente, nonche' le modifiche che essi possono apportate a tali dazi e tasse alle condizioni previste nel Protocollo n. 1, non devono provocare, de jure o de facto, una discriminazione diretta o indiretta fra gli Stati membri. 3. A richiesta della Comunita' e secondo le modalita' previste nel Protocollo n. 1, hanno luogo consultazioni, in seno al Consiglio di associazione, sulle condizioni d'applicazione del presente articolo.

Convenzione - art. 4

Articolo 4 1. Qualora uno Stato associato riscuota dazi alla esportazione sui propri prodotti destinati agli Stati membri, tali dazi non devono provocare, de jure o de facto, una discriminazione diretta o indiretta tra gli Stati membri e non possono essere superiori a quelli applicati ai prodotti destinati allo Stato terzo piu' favorito. 2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 della, presente Convenzione, il Consiglio di Associazione prende le misure appropriate qualora, l'applicazione di tali dazi turbi seriamente le condizioni di concorrenza.

Convenzione - art. 5

Articolo 5 1. Per quanto riguarda l'eliminazione delle restrizioni quantitative, gli Stati membri applicano alle importazioni dei prodotti originari degli Stati associati le corrispondenti disposizioni del Trattato e le decisioni di accelerazione del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato intervenute o che dovranno intervenire e che vengono applicate nelle reciproche relazioni. 2. A richiesta di uno Stato associato, hanno luogo consultazioni, in seno al Consiglio di Associazione, sulle condizioni d'applicazione del presente articolo.

Convenzione - art. 6

Articolo 6 1. Gli Stati associati sopprimono, al piu' tardi quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, tutte le restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti originatvi degli Stati membri, nonche' tutte le misure di effetto equivalente. Tale soppressione avviene progressivamente alle condizioni stabilite dal Protocollo n. 2 allegato alla presente Convenzioni. 2. Gli Stati associati si astengono dall'introdurre nuove restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente all'importazione dei prodotti originari degli Stati membri. 3. Se le misure previste dall'articolo 8. risultano insufficienti per far fronte alle necessita' del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione, o in vaso di difficolta' nella loro bilancia dei pagamenti ovvero, per quanto riguarda i prodotti agricoli, a motivo di mercato esistenti, gli Stati associati possono, derogando alle disposizioni dei dune paragrafi precedenti e osservando le condizioni stabilite dal Protocollo n. 2, mantenere o istituire restrizioni quantitative per le importazioni dei prodotti originati degli Stati membri. 4. Gli Stati associati nei quali le importazioni sono di competenza di un monopolio nazionale, a carattere commerciale o di un organismo mediante il quale le importazioni sono, de jure o de facto, direttamente o indirettamente, limitate, controllate, dirette o influenzate, prendono tutte le disposizioni necessarie per conseguire gli obiettivi definiti dal presente Titolo e per eliminare progressivamente qualsiasi discriminazione per quanto riguarda le condizioni dell'approvvigionamento e dello smercio dei prodotti. Fatta salva l'applicazione del seguente articolo 7, i piani di commercio con l'estero stabiliti dagli Stati associati non possono implicare o causare, de jure o de facto, una discriminazione diretta o indiretta tra Stati membri. Le misure prese in applicazione delle disposizioni del presente paragrafo sono comunicate dagli Stati associati interessati, al Consiglio di Associazione. 5. A richiesta della Comunita', hanno luogo consultazioni, in seno al Consiglio di Associazione, sulle condizioni d'applicazione del presente articolo.

Convenzione - art. 7

Articolo 7 Fatte salve le disposizioni particolari proprie del commercio frontaliero, il regime che gli Stati associati applicano, in virtu' del presente Titolo, ai prodotti originari degli Stati membri non puo' in nessun caso essere meno favorevole di quello applicato ai prodotti originari dello Stato terzo piu' favorito.

Convenzione - art. 8

Articolo 8 La presente Convenzione non ostacola il mantenimento e la creazione di unioni doganali o di zone di libero scambio fra Stati associati.

Convenzione - art. 9

Articolo 9 La presente Convenzione non ostacola il mantenimento o la creazione di unioni doganali o di zone di libero scambio fra uno o piu' Stati associati e uno o piu' paesi terzi, nella misura in cui queste non siano o non si rivelino incompatibili con i principi e le disposizioni della Convenzione.

Convenzione - art. 10

Articolo 10 Le disposizioni degli articoli 3, 4 e 6 lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e ai transito giustificati da motivi di moralita' pubblica. di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprieta' industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata del commercio.

Convenzione - art. 11

Articolo 11 Nel determinare la propria politica agricola comune la Comunita' prende in considerazione gli interessi degli Stati associati per quanto concerne i prodotti omologhi e concorrenti dei prodotti europei. A tal fine hanno luogo consultazioni tra la Comunita' e gli Stati associati interessati. Il regime applicabile all'importazione nella Comunita' di tali prodotti, quando essi siano originari degli Stati associati, e' determinato, previa consultazione ml seno al Consiglio d'Associazione, dalla Comunita' stessa mano a mano che questa definisce la propria politica agricola comune.

Convenzione - art. 12

Articolo 12 1. Per quanto concerne la politica commerciale, le Parti Contraenti convengono di informarsi reciprocamente e, a richiesta di una di esse, di consultarsi ai fini della corretta applicazione della presente Convenzione. 2. Tali consultazioni sempre le misure relative agli scambi commerciali con paesi terzi che potrebbero danneggiare gli interessi di una o piu' Patti Contraenti e particolarmente: a) la sospensione, modificazione e abolizione dei dazi doganali, b) la concessione di contingenti tariffari a dazio ridotto o nullo, ad eccezione dei contingenti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, c) l'istituzione, la riduzione o la soppressione di restrizioni quantitative fatti salvi gli obblighi derivanti, per talune Parti Contraenti dalla loro appartenenza al G. A. T. T. 3. Fin dall'entrata in vigore della presente Convenzione, il Consiglio di Associazione stabilisce la procedura d'informazione e di consultazione relativa alla applicazione del presente articolo:

Convenzione - art. 13

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