LEGGE 20 maggio 1964, n. 406

Type Legge
Publication 1964-05-20
Ultimo aggiornamento 1964-06-16
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunita', conclusi a Yaounde' il 20 luglio 1963: a) Convenzione di Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunita', con Accordo e Protocolli allegati ed Atto finale; b) Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della Convenzione di Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati Africani e Malgascio; c) Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunita'; d) Protocollo relativo all'importazione di caffe' verde nei Paesi del Benelux.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 57 della Convenzione di cui alla lettera a) dell'articolo 1.

Art. 3

Il Governo e' autorizzato, fino alla scadenza prevista dall'articolo 59 della Convenzione di Associazione, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nella Convenzione e negli Accordi indicati nell'articolo 1 della presente legge le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla Convenzione e dagli Accordi stessi.

Art. 4

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, dell'importo di lire 62.500.000.000 da ripartire in parti uguali in cinque esercizi finanziari a decorrere da quello in cui entreranno in vigore gli Accordi di cui all'articolo 1, si provvede per l'esercizio finanziario 1963-64, con un'aliquota delle maggior entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

SEGNI MORO - SARAGAT - TAVIANI - REALE - GIOLITTI - TREMELLONI - COLOMBO - FERRARI AGGRADI - MEDICI - MATTARELLA - BO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Convenzione - art. 1

Convenzione di associazione fra la Comunita' economica europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunita'. TITOLO I. - Scambi commerciali. TITOLO II. - Cooperazione finanziaria e tecnica. TITOLO III. - Diritto di stabilimento, servizi, pagamenti e capitali. TITOLO IV. - Le Istituzioni dell'Associazione. TITOLO V. - Disposizioni generali e finali. ALLEGATO ALLA CONVENZIONE. PROTOCOLLO PROTOCOLLO 1. - relativo all'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione di Associazione. PROTOCOLLO 2. - relativo all'applicazione dell'articolo 6 della Convenzione di Associazione. PROTOCOLLO 3. - relativo al concetto di "prodotti originari" per l'applicazione della Convenzione di Associazione. PROTOCOLLO 4. - relativo all'azione delle Alte Parti contraenti per quanto riguarda i reciproci interessi in particolare per i prodotti tropicali. PROTOCOLLO 5. - relativo alla gestione degli aiuti finanziari. PROTOCOLLO 6. - relativo alle spese di funzionamento delle Istituzioni dell'Associazione. PROTOCOLLO 7. - relativo al valore dell'unita' di conto. Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio Atto finale Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della Convenzione di associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunita'. Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunita' Protocollo relativo alle importazioni di caffe' verde nei Paesi del Benelux Convenzione di associazione fra la Comunita' economica europea a gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunita'. Sua Maesta' il Re dei Belgi, Il Presidente della Repubblica federale di Germania, Il Presidente della Repubblica francese, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, in appresso denominato il Trattato ed i cui Stati sono in appresso denominati i Stati membri, e il Consiglio della Comunita' Economica Europea, da una parte, e Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta, Sua Maesta' il Mwami del Burundi, Il Presidente della Repubblica federale del Camerun, Il Presidente della Repubblica Centroafricana, Il Presidente della Repubblica del Ciad, Il Presidente della Repubblica del Congo (Brazaville), Il Presidente della Repubblica del Congo (Leopoldville), Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio, Il Presidente della Repubblica del Dahomey, Il Presidente della Repubblica del Gabon, Il Presidente della Repubblica Malgascia, Il Capo di Stato, Presidente del Consiglio di Governo della Repubblica dei Mali, Il Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritenia, Il Presidente della Repubblica del Niger, Il Presidente della Repubblica del Senegal, Il Presidente della Repubblica Somala, Il Presidente della Repubblica del Togo, I cui Stati sono in appresso denominati Stati associati, dall'altra parte, Visto il Trattato, che istituisce la Comunita' Economica Europea, Riaffermando quindi la volonta' di mantenere la loro Associazione, Desiderando manifestare la reciproca volonta' di cooperare su un Piano di completa eguaglianza e di relazioni amichevoli nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, Decisi a, sviluppare le relazioni economiche tra gli Stati associati e la Comunita', Risoluti a proseguire in comune gli sforzi volti al progresso economico, sociale e culturale dei loro paesi, Solleciti di agevolare la diversificazione dell'economia e l'industrializzazione degli Stati associati onde permettere loro di rafforzare l'equilibrio e l'indipendenza delle loro economie, Consapevoli dell'importanza dello sviluppo della cooperazione e degli scambi interafricani nonche' delle relazioni economiche internazionali, Hanno deciso di concludere una nuova Convenzione di Associazione tra la Comunita' e gli Stati associati, e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari: Sua Maesta' il Re dei Belgi: S. E. HENRI FAVAT, Ministro, Aggiunto agli affari esteri. Il Presidente della Repubblica Federale di Germania: S.E WALTER SCHEEL, Ministro della cooperazione economica Il Presidente della Repubblica Francese: S. E. RAYMOND TREBOULET, Ministro della cooperazione, Il Presidente della Repubblica italiana: S. E. EMILIO COLOMBO, Ministro del tesoro Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo: S. E. EUGENE SCHAUS, Ministro degli affari esteri e del commercio estero Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi: S. E. JOSEPH LUNS, Ministro degli affari esteri Il Consiglio della Comunita' Economica Europea: S. E. JOSEPH LUNS, Presidente in carica del Consiglio della C. E. E. S. E. WALTER HALLSTEIN, Presidente della Commissione della C. E. E. Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta: S. E. MOISE TRAORE, Ministro dell'economia nazionale Sua Maesta' il Micami dei Burundi; S. E. LORGIO NIMEBONA, Ministro degli affari esteri Il Presidente della Repubblica Federale del Camerun; S. E. VlCTOR KANGA, Ministro dell'economia nazionale Il Presidente della Repubblica Centroafricana: ; S. E. JEAN CHRISTOPHE MACKPAYEN, Ministro degli affari esteri Il Presidente della Repubblica del Ciad; S. E. MAURICE NGANGTART, Ministro degli affari esteri Il Presidente della Repubblica del Congo (Brazzaville) S. E. VICTOR SATHOUD, Ministro del Piano Il Presidente della Repubblica del Congo (Leopoldville); S. E, MARCEL LENGEMA, Segretario di Stato agli affari esteri Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio S. E. LAMBERT AMON TANOH, Ministro dell'educazione nazionale, Ministro, ad interim, delle finanze Il Presidente della Repubblica del Dahomey; S. E. APLOGAN, Segretario di Stato agli affari africani Il Presidente della Repubblica del Gabon; S. E. ANDRE-GUSTAVE ANGUILE, Ministro di Stato dell'economia. Il Presidente della Repubblica Malgascia: S. E. ALFRED RAMANGASOAVINA, Guardasigilli, Ministro della giustizia Il Capo di Stato, Presidente del Consiglio di Governo della Repubblica del Mali; S. E JEAN-MARIE KONE, Ministro di Stato incaricato del Piano Il Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritania; S. E. MOHAMMED SIDI, Ministro degli affari esteri Il Presidente della Repubblica del Niger; S. E. IKHIA ZODI, Ministro degli affari africani Il Presidente della Repubblica del Ruanda: S. E. CALLINTE HABAMENSHI, Ministro degli affari esteri Il Presidente della Repubblica del Senegal: S. E. DJME MOMAR GUEYE. Ambasciatore, Rappresentante presso la. C. E. E. Il Presidente della Repubblica Somala; S. E. ALI OMAR SCEGO, Ambasciatore, Rappresentante presso la C. E. E. S. E. JEAN AGREMEGNAN, Ministro del commercio e dell'industria. I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, ricosciuti in buona e debita forma, Hanno convenuto le disposizioni seguenti: Articolo 1 Al fine di promuovere l'aumento degli scambi tra gli Stati associati e gli Stati membri, di rafforzare le loro relazioni economiche e l'indipendenza economica degli Stati associati e di contribuire in tal modo allo sviluppo del commercio internazionale, le Alte Parti Contraenti hanno convenuto di adottare le disposizioni seguenti intese a regolare le reciproche relazioni commerciali.

Convenzione - art. 2

Articolo 2 1. I prodotti originari degli Stati associati beneficiano, all'importazione negli Stati membri, dell'eliminazione progressiva dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi che viene operata fra gli Stati membri i conformente alle disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15 e 17 del Trattato ed alle decisioni di accelerazione del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato intervenute o che dovranno intervenire. 2. Tuttavia, fini dell'entrata in vigore della Convezione, gli Stati membri aboliscono dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi che essi applicano ai prodotti originari degli Stati associati riportati nell'Allegato della presente Convenzione. Nello stesso tempo, gli Stati membri applicano alle importazioni di detti prodotti provenienti i dai paesi terzi della tariffa doganale comune della Comunita'. 3. Le importazioni di caffe' verde nei paesi del Benelux le importazioni di banane nella Repubblica federale di Germania, provenienti dai paesi terzi; sono effettuate alle condizioni stabilite rispettivamente, per il caffe' verde, da Protocollo concluso tra gli Stati membri in data odierna e, per le banane, dal Protocollo concluso il 25 marzo 1937 tra gli Stati membri, nonche' dalla Dichiarazione allegata alla, presente Convenzione; 4. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non pregiudica il regime che sara' riservato a taluni prodotti agricoli in virtu' delle disposizioni dell'articolo 11 della presente Convenzione. 5. A richiesta, di uno Stato associato hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle condizioni d'applicazione del presente articolo.

Convenzione - art. 3

Articolo 3 1. Ogni Stato associato accorda lo stesso trattamento tariffario ai prodotti originari di tutti gli Stati membri; gli Stati associati che non applicano ancora tale norma all'entrata in vigore della Convenzione devono ad essa conformarsi entro i sei mesi successivi. 2. I prodotti originari degli Stati membri fruiscono in ciascun Stato associato, alle condizioni stabilite nel Protocollo n. 1 allegato alla presente Convenzione, dell'eliminazione graduale dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi che ciascuno Stato associato applica all'importazione di detti prodotti nel suo territorio. Tuttavia, ciascuno Stato associato puo' mantenere e istituire dazi doganali e tasse di effetto equivalente a tali dazi che rispondano alle necessita' del suo sviluppo e ai bisogni della sua industrializzazione o che abbiano per scopo di alimentare il suo bilancio. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi, che gli Stati associati riscuotono in conformita' del comma precedente, nonche' le modifiche che essi possono apportate a tali dazi e tasse alle condizioni previste nel Protocollo n. 1, non devono provocare, de jure o de facto, una discriminazione diretta o indiretta fra gli Stati membri. 3. A richiesta della Comunita' e secondo le modalita' previste nel Protocollo n. 1, hanno luogo consultazioni, in seno al Consiglio di associazione, sulle condizioni d'applicazione del presente articolo.

Convenzione - art. 4

Articolo 4 1. Qualora uno Stato associato riscuota dazi alla esportazione sui propri prodotti destinati agli Stati membri, tali dazi non devono provocare, de jure o de facto, una discriminazione diretta o indiretta tra gli Stati membri e non possono essere superiori a quelli applicati ai prodotti destinati allo Stato terzo piu' favorito. 2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 della, presente Convenzione, il Consiglio di Associazione prende le misure appropriate qualora, l'applicazione di tali dazi turbi seriamente le condizioni di concorrenza.

Convenzione - art. 5

Articolo 5 1. Per quanto riguarda l'eliminazione delle restrizioni quantitative, gli Stati membri applicano alle importazioni dei prodotti originari degli Stati associati le corrispondenti disposizioni del Trattato e le decisioni di accelerazione del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato intervenute o che dovranno intervenire e che vengono applicate nelle reciproche relazioni. 2. A richiesta di uno Stato associato, hanno luogo consultazioni, in seno al Consiglio di Associazione, sulle condizioni d'applicazione del presente articolo.

Convenzione - art. 6

Articolo 6 1. Gli Stati associati sopprimono, al piu' tardi quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, tutte le restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti originatvi degli Stati membri, nonche' tutte le misure di effetto equivalente. Tale soppressione avviene progressivamente alle condizioni stabilite dal Protocollo n. 2 allegato alla presente Convenzioni. 2. Gli Stati associati si astengono dall'introdurre nuove restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente all'importazione dei prodotti originari degli Stati membri. 3. Se le misure previste dall'articolo 8. risultano insufficienti per far fronte alle necessita' del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione, o in vaso di difficolta' nella loro bilancia dei pagamenti ovvero, per quanto riguarda i prodotti agricoli, a motivo di mercato esistenti, gli Stati associati possono, derogando alle disposizioni dei dune paragrafi precedenti e osservando le condizioni stabilite dal Protocollo n. 2, mantenere o istituire restrizioni quantitative per le importazioni dei prodotti originati degli Stati membri. 4. Gli Stati associati nei quali le importazioni sono di competenza di un monopolio nazionale, a carattere commerciale o di un organismo mediante il quale le importazioni sono, de jure o de facto, direttamente o indirettamente, limitate, controllate, dirette o influenzate, prendono tutte le disposizioni necessarie per conseguire gli obiettivi definiti dal presente Titolo e per eliminare progressivamente qualsiasi discriminazione per quanto riguarda le condizioni dell'approvvigionamento e dello smercio dei prodotti. Fatta salva l'applicazione del seguente articolo 7, i piani di commercio con l'estero stabiliti dagli Stati associati non possono implicare o causare, de jure o de facto, una discriminazione diretta o indiretta tra Stati membri. Le misure prese in applicazione delle disposizioni del presente paragrafo sono comunicate dagli Stati associati interessati, al Consiglio di Associazione. 5. A richiesta della Comunita', hanno luogo consultazioni, in seno al Consiglio di Associazione, sulle condizioni d'applicazione del presente articolo.

Convenzione - art. 7

Articolo 7 Fatte salve le disposizioni particolari proprie del commercio frontaliero, il regime che gli Stati associati applicano, in virtu' del presente Titolo, ai prodotti originari degli Stati membri non puo' in nessun caso essere meno favorevole di quello applicato ai prodotti originari dello Stato terzo piu' favorito.

Convenzione - art. 8

Articolo 8 La presente Convenzione non ostacola il mantenimento e la creazione di unioni doganali o di zone di libero scambio fra Stati associati.

Convenzione - art. 9

Articolo 9 La presente Convenzione non ostacola il mantenimento o la creazione di unioni doganali o di zone di libero scambio fra uno o piu' Stati associati e uno o piu' paesi terzi, nella misura in cui queste non siano o non si rivelino incompatibili con i principi e le disposizioni della Convenzione.

Convenzione - art. 10

Articolo 10 Le disposizioni degli articoli 3, 4 e 6 lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e ai transito giustificati da motivi di moralita' pubblica. di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprieta' industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata del commercio.

Convenzione - art. 11

Articolo 11 Nel determinare la propria politica agricola comune la Comunita' prende in considerazione gli interessi degli Stati associati per quanto concerne i prodotti omologhi e concorrenti dei prodotti europei. A tal fine hanno luogo consultazioni tra la Comunita' e gli Stati associati interessati. Il regime applicabile all'importazione nella Comunita' di tali prodotti, quando essi siano originari degli Stati associati, e' determinato, previa consultazione ml seno al Consiglio d'Associazione, dalla Comunita' stessa mano a mano che questa definisce la propria politica agricola comune.

Convenzione - art. 12

Articolo 12 1. Per quanto concerne la politica commerciale, le Parti Contraenti convengono di informarsi reciprocamente e, a richiesta di una di esse, di consultarsi ai fini della corretta applicazione della presente Convenzione. 2. Tali consultazioni sempre le misure relative agli scambi commerciali con paesi terzi che potrebbero danneggiare gli interessi di una o piu' Patti Contraenti e particolarmente: a) la sospensione, modificazione e abolizione dei dazi doganali, b) la concessione di contingenti tariffari a dazio ridotto o nullo, ad eccezione dei contingenti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, c) l'istituzione, la riduzione o la soppressione di restrizioni quantitative fatti salvi gli obblighi derivanti, per talune Parti Contraenti dalla loro appartenenza al G. A. T. T. 3. Fin dall'entrata in vigore della presente Convenzione, il Consiglio di Associazione stabilisce la procedura d'informazione e di consultazione relativa alla applicazione del presente articolo:

Convenzione - art. 13

Articolo 13 1. Qualora gravi perturbazioni si manifestino in un settore dell'attivita' economica di un Stato associato ne compromettano la stabilita' finanziaria con l'estero, paragrafo 2, primo comma e dell'articolo 6, paragrafi 1, 2. e 4, puo' prendere le necessarie misure di salvaguardia. Tali misure e le loro modalita', d'applicazione sono notificate immediatamente al Consiglio di Associazione. 2. Qualora gravi perturbazioni si manifestino in un settore dell'attivita' economica della Comunita' o di uno o piu' Stati membri o ne compromettano la stabilita' finanziaria con l'estero e qualora sorgano difficolta' che possano determinare grave perturbazione in una situazione economica regionale, la Comunita' puo' prendere o autorizzare lo Stato o gli Stati membri interessati a prendere, in deroga alle disposizioni degli articoli 2 e 5, le misure necessarie nelle loro relazioni com gli Stati associati. Tali misure e le loro modalita' d'applicazione sono notificate immediatamente al Consiglio di Associazione. 3. Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo si deve dare la precedenza alle misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'Associazione. Tali misure non devono eccedere la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficolta' manifestatesi. 4. In seno al Consiglio di Associazione si hanno consultazioni sulle misure prese in applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Le consultazioni sulle misure di cui al paragrafo 1 hanno luogo a richiesta della Comunita' e quelle sulle misure di cui al paragrafo 2 a richiesta di uno e piu' Stati associati.

Convenzione - art. 14

Articolo 14 Fatte salve le disposizioni particolari previste dalla presente Convenzione e specialmente quelle dell'articolo 3, ciascuna, Parte Contraente si impegna a non adottare alcuna misura o pratica di natura fiscale interna, che instauri direttamente o indirettamente una disseminazione fra i propri prodotti e i prodotti similari originari delle altre Parti Contraenti.

Convenzione - art. 15

Articolo 15 La Comunita' partecipa alle, condizioni indicate piu' oltre, alle misure atte a promuovere lo sviluppo economico e sociale degli Stati associati mediante uno sforzo complementare a quelli compiuti da tali Stati.

Convenzione - art. 16

Articolo 16 Ai fini di cui all'articolo 15 e per la durata della presente Convenzione un importo globale di 730 milioni di unita' di conto e' fornito: a) per 666 milioni di unita' di conto dagli Stati membri; questo importo, versato al "Fondo europeo di sviluppo" qui di seguito denominato il Fondo e' impiegato sino a concorrenza di 620 milioni di unita' il resto sotto forma di prestiti a condizioni speciali; b) fino a concorrenza di 64 milioni di unita' di conto dalla Banca Europea per gli Investimenti, qui di seguito denominata la Banca, sotto forma di prestiti concessi da quest'ultima alle condizioni di cui al Protocollo n. 5 relativo alla gestione degli aiuti finanziari, allegato alla presente Convenzione.

Convenzione - art. 17

Articolo 17 Alle condizioni contemplate dalla presente Convenzione e dal Protocollo n. 5, l'importo fissato dall'articolo 16 e' impiegato: 1. nel settore degli investimenti economici e sociali: per progetti di infrastruttura economica e sociale; per pregetti a carattere produttivo d'interesse generale; per progetti a carattere produttivo e a redditivita' finanziaria normale, per l'assistenza tecnica che precede, accompagna e segue gli investimenti; 2. nel settore della cooperazione tecnica generale: per studi sulle prospettive di sviluppo delle economie degli stati associati, per programmi di formazione del personale dirigente e di formazione professionale; 3. nel settore degli aiuti per la diversificazione per la produzione: per azioni destinate essenzialmente a permettere la commercializzazione a prezzi di concorrenza sui mercati della Comunita' nel loro insieme, incoraggiando specialmente la razionalizzazione delle colture e dei metodi di vendita e facilitando ai produttori gli adattamenti necessari; 4. nel settore della regolarizzazione dei corsi: per anticipazioni allo scopo di contribuire ad attenuare le conseguenze delle fluttuazioni temporanee dei prezzi mondiali.

Convenzione - art. 18

Articolo 18 Gli aiuti non rimborsabili e i prestiti sono destinati: a) fino a concorrenza di 500 i milioni di unita' di conto al finanziamento delle azioni contemplate dall'articolo 17, paragrafi 1 e 2, b) fino a concorrenza di 230 milioni di unita' di conto al finanziamento delle azioni contemplate dallo articolo 17, paragrafo 3.

Convenzione - art. 19

Articolo 19 I prestiti della Banca di cui all'articolo 16-b) possono essere accompagnati da abbuono di interessi. Il tasso di questi abbuoni puo' arrivare al 3 per cento per prestiti di una durata massima di 25 anni. Gli importi necessari al pagamento degli abbuoni di interessi sono imputati, per tutta la durata dell'esistenza del Fondo, all'importo degli aiuti non rimborsabili di cui all'articolo 16-a).

Convenzione - art. 20

Articolo 20 1. La Comunita' puo' concedere sulle disponibilita' di tesoreria del Fondo anticipazioni fino ad un massimo di 59 milioni di unita' di conto per gli interventi contemplati dall'articolo 17, paragrafo 4. 2, Tali anticipazioni sono concesse alle condizioni fissate dal Protocollo n. 5.

Convenzione - art. 21

Articolo 21 Per il funzionamento delle azioni contemplate dall'articolo 17 lo Stato associato o il gruppo di Stati associati interessato stabilisce, alle condizioni fissate dal Protocollo n. 5, un fascicolo per ogni progetto o programma per il quale sollecita un concorso finanziario Trasmette tale fascicolo alla Comunita' indirizzandolo alla Commissione.

Convenzione - art. 22

Articolo 22 La Comunita' istruisce le domande di finanziamento che le sono presentate in virtu' delle disposizioni dell'articolo precedente. Mantiene con gli Stati associati interessati i contatti necessari onde deliberare con piena cognizione di causa sui progetti o programmi che le sono sottoposti, Lo Stato o il gruppo di Stati interessato e' informato dell'esito della. rispettiva domanda.

Convenzione - art. 23

Articolo 23 Il concorso della Comunita' alla realizzazione di taluni progetti o programimi puo' assumere la forma di partecipazione a finanziamenti ai quali possono contribuire in particolare Stati terzi, organismi finanziari internazionali o autorita' e istituiti di credito e di sviluppo degli Stati associati o degli Stati membri.

Convenzione - art. 24

Articolo 24 1. I beneficiari degli aiuti del Fondo sono: a) per quanto riguarda, gli aiuti non rimborsabili: per i progetti di investimenti economici e sociali; gli Stati associati o le persone giuridiche le quali non perseguano principalmente scopi lucrativi, presentino un carattere di interesse generale o sociale e siano sottoposte in questi Stati al controllo del potere pubblico: per i programimi relativi alla formazione del personale dirigente e alla formazione professionale nonche' per gli studi economici, i Governi degli Stati associati, gli istituti o organismi specializzati oppure, a titolo eccezionale, i borsisti e i tirocinanti; per gli aiuti alla produzione, i produttori per gli aiuti alla diversificazione, gli Stati associati, i gruppi di produttori o organismi similari riconosciuti dalla Comunita' o, in mancanza di questi ultimi, i produttori stessi; b) per quanto riguarda i prestiti a condizioni speciali e gli abbuoni di interessi; per i progetti di investimenti economici e sociali, gli Stati associati o le persone giuridiche le quali non perseguano principalmente scopi lucrativi, presentino un carattere di interesse generale o sociale e siano sottoposte in questi Stati al controllo del potere pubblico; oppure eventualmente, per decisione speciale della Comunita', imprese private; per gli aiuti alla diversificazione, gli Stati associati, i gruppi di produttori o organismi similari riconosciuti dalla Comunita' o, in mancanza di questi ultimi, i produttori stessi: ed eventualmente, per decisione speciale della Comunita', le imprese private. 2. Gli aiuti finanziari non possono essere impiegati per coprire le spese correnti d'amministrazione, di ma i intenzione e di funzionamento

Convenzione - art. 25

Articolo 25 Per gli interventi il cui finanziamento e' assicurato dal Fondo o dalla Banca la partecipazione alle aggiudicazioni alle gaie d'appalto, ai contratti e' aperta a parita' di condizioni a tutte le persone fisiche, cittadine degli Stati membri o degli Stati associati nonche' alle persone giuridiche che abbia no la nazionalita' degli Stati membri o degli Stati associati.

Convenzione - art. 26

Articolo 26 L'impiego degli importi destinati al finanziamento di progetti o di programmi, in applicazione delle disposizioni del presente Titolo, deve essere conforme alle destinazioni decise ed avvenire nelle migliori condizioni economiche.

Convenzione - art. 27

Articolo 27 Il Consiglio di Associazione definisce l'orientamento generale della. cooperazione finanziaria e tecnica, nell'ambito dell'associazione, in base soprattutto ad una, relazione annua che gli sottopone l'organo incaricato della gestione degli aiuti finanziari e tecnici della Comunita'.

Convenzione - art. 28

Articolo 28 La mancata ratifica della presente Convenzione da parte di uno Stato associato, alle condizioni contemplate dall'articolo 57, o la denuncia della Convenzione, in conformita' dell'articolo 62, implica per le Parti Contraenti l'obbligo di adeguare l'importo degli aiuti finanziari fissato dagli articoli 16 e 18.

Convenzione - art. 29

Articolo 29 Fatta salva l'esecuzione delle misure adottate in applicazione del Trattato, i cittadini e le societa' di tutti gli Stati membri sono messi in ogni Stato associato gradualmente e al piu' tardi tre anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione sii un piano di parita' in materia di diritto di stabilimento e di prestazione dei servizi. Il Consiglio di Associazione puo' autorizzare uno Stato associato, a richiesta di quest'ultimo, a sospendere per un periodo e per un'attivita' determinati l'applicazione delle disposizioni del comma precedente. Tuttavia, i cittadini e le societa' di uno Stato membro possono beneficiare, per una determinata attivita', in uno Stato associato delle disposizioni del primo comma soltanto nella misura in cui lo Stato cui appartengono concede per questa stessa attivita' vantaggi della stessa natura ai cittadini e alle societa'. dello Stato associato in questione.

Convenzione - art. 30

Articolo 30 Nel caso in cui uno Stato associato accordi ai cittadini o alle societa' di uno Stato, che non sia ne' Stato membro della Comunita' ne' Stato associato ai sensi della presente Convenzione, un trattamento piu' favorevole di quello derivante per i cittadini o le societa' degli Stati membri dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo, detto trattamento viene esteso ai cittadini o alle societa' degli Stati membri, eccetto quanto derivi da accordi regionali.

Convenzione - art. 31

Articolo 31. Il diritto di stabilimento ai sensi della presente Convenzione importa, fatte salve le disposizioni sui movimenti di capitali, l'accesso alle attivita' non salariate e il loro esercizio, nonche' la costituzione e la gestione di imprese, in particolare di societa', e la creazione di agenzie, succursali o filiali.

Convenzione - art. 32

Articolo 32 Ai sensi della presente Convenzione, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative agli scambi commerciali, al diritto di stabilimento e ai movimenti di capitali. I servizi comprendono, in particolare, attivita' a carattere industriale, attivita' di carattere commerciale, attivita' artigiane e le attivita' delle libere professioni, escluse le attivita' salariate.

Convenzione - art. 33

Articolo 33 Ai sensi della presente Convenzione, per societa' si intendono le societa' di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese Le societa' cooperative e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle societa' che non si prefiggono scopi di lucro. Le societa' di uno Stato membro o di uno Stato associato sono le societa' costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o di uno Stato associato che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale in uno Stato membro o in uno Stato associato; tuttavia, nel caso in cui dette societa' abbiano in uno Stato membro od associato soltanto la sede sociale, la loro attivita' deve essere connessa in modo effettivo e continuo con la economia di detto Stato membro o di detto Stato associato.

Convenzione - art. 34

Articolo 34 Il Consiglio di Associazione adotta tutte le decisioni necessarie onde favorire l'esecuzione degli articoli da 29 a 33.

Convenzione - art. 35

Articolo 35 Ogni Stato firmatario si impegna ad autorizzare, entro i limiti della propria competenza in materia, i pagamenti relativi agli scambi di merci, di servizi e di capitali e ai salari, nonche' il trasferimento di questi pagamenti nello Stato membro o nello Stato associato in cui risiede il creditore o il beneficiario nella misura in cui la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone sia liberalizzata in applicazione della presente Convenzione.

Convenzione - art. 36

Articolo 36 Durante tutta la durata dei prestiti e delle anticipazioni di cui ai capitoli III, IV e V del Protocollo n. 5, gli Stati associati si impegnano a mettere a disposizione dei debitori le divise necessarie al pagamento degli interessi e all'ammortamento dei prestiti concessi per i progetti da realizzare sul loro territorio nonche' al rimborso delle anticipazioni concesse alle casse di stabilizzazione.

Convenzione - art. 37

Articolo 37 1. Gli Stati associati cercano di non introdurre nuove restrizioni di cambio concernenti il regime degli investimenti e i pagamenti correnti relativi ai movimenti di capitali che ne risultano quando sono effettuati da persone residenti negli Stati membri e cercano altresi' di non rendere piu' restrittive le regolamentazioni esistenti. 2. Gli Stati associati, nella misura necessaria alla realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione, si impegnano a trattare su un piano, di parita', al piu' tardi il 1 gennaio 1965, i cittadini e le societa' degli Stati membri per quanto riguarda gli investimenti da essi effettuati a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione nonche' i movimenti di capitali che ne risultano.

Convenzione - art. 38

Articolo 38 Il Consiglio di Associazione formula qualsiasi utile raccomandazione alle Parti Contraenti circa l'applicazione degli articoli 35, 36 e 37.

Convenzione - art. 39

Articolo 39 Le Istituzioni dell'Associazione sono: il Consiglio di Associazione assistito dal Comitato di Associazione. la Conferenza parlamentare dell'Associazione, la Corte arbitrale della Associazione.

Convenzione - art. 40

Articolo 40 Il Consiglio di Associazione, e' composto dei membri del Consiglio della Comunita' Economica Europea e di membri della Commissione della Comunita' Economica Europea, da una poi te, e di un membro del Governo di ciascuno Stato associato, dall'altra. Ogni membro del Consiglio di Associazione puo' farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti dei membro titolare. Il Consiglio di Associazione puo' deliberare validamente soltanto con la partecipazione di meta' dei membri del Consiglio della Comunita', un membro della Commissione e di meta' dei membri rappresentanti i Governi degli Stati associati.

Convenzione - art. 41

Articolo 41. La Presidenza del Consiglio di Associazione e' esecitata a turno da un membro del Consiglio della Comunita' Economica Europea e da un membro del Governo di uno Stato associato.

Convenzione - art. 42

Articolo 42 Il Consiglio di Associazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del Presidente. Esso si riunisce fi inoltre ogni qualvolta sia necessario, alle condizioni stabilite dal regolamento interno.

Convenzione - art. 43

Articolo 43 Il Consiglio di Associazione si pronuncia di comune accordo fra la Comunita', da un lato, e gli Stati associati, dall'altro. La Comunita' e gli Stati associati determinano ciascuno con un Protocollo interno, le modalita' di formazione della rispettiva posizione.

Convenzione - art. 44

Articolo 44 Nei casi previsti dalla presente Convenzione, il Consiglio di Associazione dispone del potere di decisione; queste decisioni sono obbligatorie per le Parti Contraenti che hanno l'obbligo di adottare le misure necessarie per la loro esecuzione. Il Consiglio di Associazione puo' inoltre formulare qualsiasi risoluzione, raccomandazione o parere che ritenga opportuni per realizzare gli obiettivi comuni e per il buon funzionamento del regime di Associazione. Il Consiglio di Associazione esamina periodicamente, alla luce degli obiettivi dell'Associazione, i risultati del regime di Associazione. Il Consiglio di Associazione stabilisce il proprio regolamento interno.

Convenzione - art. 45

Articolo 45 Il Consiglio di Associazione e' assistito nell'adempimento del suo compito da un Comitato di Associazione composto di un rappresentante di ogni Stato membro e di un rappresentante della Commissione, da una parte e di un rappresentante di ogni Stato associato,

Convenzione - art. 46

Articolo 46 La Presidenza del Comitato di Associazione e' affidata allo Stato che assume la Presidenza del Consiglio di Associazione. Il Comitato di Associazione stabilisce il proprio regolamento interno che e' sottoposto al Consiglio di Associazione per l'approvazione.

Convenzione - art. 47

Articolo 47 1. Il Consiglio di Associazione determina nel proprio regolamento interno i compiti e la competenza del Comitato di Associazione per garantire soprattutto la continuita' della cooperazione necessaria al buon funzionamento dell'Associazione. 2. Ove occorra, il Consiglio di Associazione puo' delegare al Comitato dil Associazione, alle condizioni ed entro, i limiti che esso stesso stabilisce, l'esercizio dei poteri che gli competono a norma della presente Convenzione. 3. In tal caso, il Comitato di Associazione si pronuncia alle condizioni di cui all'articolo 43.

Convenzione - art. 48

Articolo 48 Il Comitato di Associazione riferisce al Consiglio di Associazione sulle attivita', svolte, in particolare nei settori che sono stati oggetto di una delega di competenza. Esso presentera' altresi' al Consiglio di Associazione ogni utile proposta.

Convenzione - art. 49

Articolo 49 L'attivita' del segretario del Consiglio di Associazione e del Comitato di Associazione si svolge su base paritetica alle condizioni previste dal regolamento interno del Consiglio di Associazione.

Convenzione - art. 50

Articolo 50 La Conferenza parlamentare dell'Associazione si riunisce una volta all'anno. Essa e' composta su base paritetica, di membri del Parlamento Europeo e di membri dei Parlamenti degli Stati associati. Il Consiglio di Associazione presenta ogni anno alla Conferenza parlamentare una relazione sull'attivita' svolta. La Conferenza Parlamentare puo' votare risoluzioni sulle materie concernenti l'Associazione, designa il presidente e l'ufficio di presidenza e stabilisce il proprio regolamento interno. La Conferenza parlamentare e' preparata da una Commissione paritetica.

Convenzione - art. 51

Articolo 51 1. Le vertenze sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione tra uno Stato membro, piu' Stati membri o la Comunita', da una parte, ed uno o piu' Stati associati, dall'altra, sono presentate da una delle parti in causa al Consiglio di Associazione che, nella sessione piu' prossima, cerchera' una soluzione in via amichevole. Se il risultato e' negativo e le parti non raggiungono di comune accordo una soluzione appropriata, la vertenza e' sottoposta, su richiesta della parte piu' diligente, alla Corte arbitrale dell'Associazione. 2. La Corte arbitrale e' composta di cinque membri: un Presidente che e' nominato dal Consiglio di Associazione e quattro giudici scelti tra personalita' che offrano ogni garanzia d'indipendenza e di competenza. giudici sono designiti entro tre mesi dall'entrata in vigore della Convenzione e per la durata di essa dal Consiglio di Associazione. Due giudici sono nominati su presentazione del Consiglio della Comunita' Economica Europea, gli altri due su presentazione degli Stati associati. Il Consiglio di Associazione nomina con la stessa procedura per ogni giudice un supplente che partecipa alle sedute qualora il giudice titolare non possa farlo. 3. La Corte arbitrale delibera a maggioranza. 4. Le decisioni della Corte arbitrale sono obbligatorie per le parti in causa che devono adottare le misure necessarie per l'esecuzione della sentenza. 5. Entro tre mesi dalla nomina dei giudici, il Consiglio di Associazione stabilisce lo statuto della Corte arbitrale, su proposta di quest'ultima. 6. Entro lo stesso termine, la Corte arbitrale stabilisce il proprio regolamento di procedura.

Convenzione - art. 52

Articolo 52 Il Consiglio di Associazione puo' fare qualsiasi raccomandazione per agevolare i contatti fra la Comunita' e i rappresentanti degli interessi professionali degli Stati associati.

Convenzione - art. 53

Articolo 53 Le spese di funzionamento delle Istituzioni dell'Associazione sono prese a carico alle condizioni stabilite dal Protocollo n. 6 allegato alla presente Convenzione.

Convenzione - art. 54

Articolo 54 I trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di qualsiasi forma o natura fra uno o piu' Stati membri e fra uno o piu' Stati associati non devono essere di ostacolo all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

Convenzione - art. 55

Articolo 55 La presente Convenzione si applica al territorio europeo degli Stati membri della Comunita', da una parte, e al territorio degli Stati associati, dall'altra. Il Titolo I della presente Convenzione si applica ugualmente alle relazioni fra i dipartimenti francesi d'oltremare e gli Stati associati.

Convenzione - art. 56

Articolo 56 Per quanto riguarda la Comunita', la presente Convenzione sara' conclusa validamente per mezzo di una decisione del Consiglio della Comunita' adottata conformemente alle disposizioni del Trattato e notificata alle Parti. Essa sara' ratificata dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione della Convenzione sono depositali presso il Segretariato dei Consigli delle Comunita' Europee, che ne informera' gli Stati firmatari.

Convenzione - art. 57

Articolo 57 1. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui sono stati depositati gli strumenti di ratifica degli Stati membri e di almeno quindici Stati associati, nonche' l'atto di notifica della conclusione della Convenzione da parte della Comunita'. 2. Lo Stato associato che non ha ratificato la Convenzione il giorno della sua entrata in vigore qual'e' previlta nel paragrafo precedente puo' procedere a detta ratifica soltanto entro i dodici mesi successivi alla entrata in vigore a meno che prima della scadenza di questo termine esso porti a conoscenza del Consiglio diAssociazione la propria intenzione di ratificare la Con venzione al piu' tardi nei sei mesi successivi a questo termine e purche' depositi, entro questo stesso termine, gli strumenti di ratifica. 3. Per gli Stati che non hanno ratificato la Convenzione il giorno della sua entrata in vigore qual'e' prevista nel paragrafo 1, le disposizioni della Convenzione diventano applicabili il primo giorno del mese successivo al deposito dei rispettivi strumenti di ratifica. Gli Stati firmatari che ratificano la Convenzione nelle condizioni enunciate dal paragrafo 2 riconoscono la validita' di qualsiasi misura d'applicazione della Convenzione adottata tra la data d'entrata, in vigore della Convenzione e la data in cui le suo disposizioni sono divenute ad essi applicabili. Senza pregiudizio di un termine che potrebbe essere loro accordato dal Consiglio di Associazione, essi adempiono al piu' tardi sei mesi dopo il deposito dei loro strumenti di ratifica tutti gli obblighi che sono a loro carico ai sensi della Convenzione o in base a decisioni di applicazione prese dal Consiglio di Associazione. 4. Il regolamento interno degli organi dell'Associazione stabilisce se ed in quali condizioni i rappresentanti degli Stati firmatari, che alla data dell'entrata in vigore della Convenzione non l'hanno ancora ratificata, partecipano in qualita' di osservatori alle sedute degli organi dell'Associazione. Tali disposizioni avranno effetto solo fino alla data in cui la Convenzione diventa applicabile a detti Stati; perderanno comunque ogni efficacia alla data in cui, in base alle modalita' del paragrafo 2, lo Stato in questione non potra' piu' procedere alla ratilica della Convenzione.

Convenzione - art. 58

Articolo 58 1. Il Consiglio di Associazione viene informato di qualsiasi domanda d'adesione o d'associazione di uno stato alla Comunita'. 2. Qualsiasi domanda di associazione alla Comunita' di uno Stato la cui struttura economica e la cui produzione siano paragonabili a quelle degli Stati di associati che, in seguito ad esame da parte della Comunita', sia stata sottoposta da quest'ultima al Consiglio di Associazione, forma oggetto di consultazioni in seno al Consiglio stesso. 3. L'accordo di associazione tra la Comunita' e uno Stato di cui al paragrafo precedente puo' prevedere l'accessione di questo Stato alla presente Convenzione. Lo Stato in questione gode quindi degli stessi diritti ed e' sottoposto agli obblighi degli Stati associati. Tuttavia l'accordo che l'associa alla Comunita' puo' fissare la data in cui alcuni di questi diritti ed obblighi diventano ad esso applicabili. Questa accessione non puo' pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati associati firmatari alla presente Convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica.

Convenzione - art. 59

Articolo 59 La presente Convenzione e' conclusa per una durata di cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Convenzione - art. 60

Articolo 60 Un anno prima della scadenza della presente Convenzione le parti Contraenti esaminano le disposizioni che potrebbero essere previste per un nuovo periodo. Il Consiglio di Associazione prende eventualmente le misure transitorie necessarie sino all'entrata in vigore, della nuova Convenzione.

Convenzione - art. 61

Articolo 61 La Comunita' e gli Stati membri assumono gli impegni di cui agli articoli 2, 5 e 11 della Covenzione nei cofronti degli Stati associati che, in base ad obblighi internazionali loro applicabili all'entrata in vigore del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea e che li sottoponevano all'applicazione di un regime doganale particolare, ritengano di non poter garantire sin da ora a favore della Comunita' la reciprocita' di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della Convenzione. Le Parti contraenti interessate riesaminano la situazione al piu' tardi tre anni dopo la entrata in vigore della Convenzione.

Convenzione - art. 62

Articolo 62 La presente Convenzione puo' essere denunciata dalla Comunita' nei confronti di ciascuno Stato associato e da ciascuno Stato associato nei confronti della Comunita' con un preavviso di sei mesi.

Convenzione - art. 63

Articolo 63 I Protocolli allegati alla presente Convenzione ne costituiscono parte integrante.

Convenzione - art. 64

Articolo 64 La presente Convenzione redatta in unico esemplare in lingua tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositata negli archivi del Segretariato dei Consigli delle Comunita' Europee che provvedera' a rimetterne copia certificata, conforme a ciascuno dei Governi degli Stati firmatari. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente Convenzione. FATTO a Yaounde' il venti luglio millenovecentosessantatre. Per Sua Maesta' il Re dei Belgi: H. FAVAT Per il Presidente della Repubblica Federale di Germania: W. SCHEEL Per il Presidente della Repubblica Francese: R. TRIBOULET Per il Presidente della Repubblica italiana: E. COLOMBO Per Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo: E. SCHAUS Per Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi: J. LUNS Per il Consiglio della Comunita' Economica Europea: J. LUNS - W. HALLSTEIN Con riserva che la Comunita' sara' definitivamente vincolata soltanto dopo notifica alle altre Parti Contraneti dell'espletamento delle procedure richieste dal Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea. Per Sua Maesta' il Mwami del Burundi: L. NIMUBONA Per il Presidente della Repubblica Federale del Camerun: V. KANGA Per il Presidente della Repubblica Centroafricana: J. MACKPAYEN Per il Presidente della Repubblica del Congo (Brazzaville): V. SATHOUD Per il Presidente della Repubblica del Congo (Leopoldville): M. LENGEMA Per il Presidente della Repubblica della Costa di Avorio: L. AMON TANOH Per il Presidente della Repubblica del Dahoney: APLOGAN Per il Presidente della Repubblica del Gobon: A. ANGUILE Per il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta: M. TRAORE Per il Presidente della Repubblica Malgascia: A. RAMANGASOAVINA Per il Capa di Stato, Presidente del Consiglio di Governo della Repubblica del Mali: J. KONE Per il Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritania: M. SHU Per il Presidente della Repubblica, del Niger: L. ZODI Per il Presidente della Repubblica del Ruanda: C. HAMAMENSHI Per il Presidente della Repubblica del Senegal: D. GUEYE Per il Presidente della Repubblica Somala: A. SCEGO Per il Presidente della Repubblica del Ciad: M. NGANGTAR Per il Presidente della Repubblica del Togo: J. AGREMEGNAN ------------------------------------------------

Convenzione - Allegato

Allegato alla Convenzione A) Elenco dei prodotti degli Stati associati importati nella Comunita' in esecuzione da dazi doganali a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione. Parte di provvedimento in formato grafico B) Legni tropicali. Il Consiglio della Comunita' Economica, Europea ha convenuto di applicare le disposizioni del Protocollo dell'elenco G nell'ambito dei negoziati in corso con il Regno Unito.

Protocollo 1-art. 1

PROTOCOLLO N. 1 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA CONVEZIONE DI ASSOCIAZIONE Le Alte Parti Contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione: Articolo 1 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione, ciascuno Stato associato comunica al Consiglio di Associazione, entro un termine di due mesi a decorrere dall'entrata, in vigore della Convenzione, la sua tariffa doganale oppure l'elenco completo dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi riscossi a tutto il 31 dicembre 1962 su prodotti importati, indicando i dazi e le tasse applicabili ai prodotti originari degli Stati membri e degli altri Stati associati, e quelli applicabili ai prodotti originari dei paesi terzi nonche' i dazi riscossi all'esportazione. In detta comunicazione ciascuno Stato associato specifica tra i dazi e le tasse di cui al comma precedente quelli che, a suo parere, rispondono alle necessita' del proprio sviluppo e ai bisogni della propria industrializzazione o che hanno per scopo di alimentare il proprio bilancio. Esso indica inoltre i motivi del loro mantenimento o della loro istituzione. 2. A richiesta della Comunita', si hanno consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle tariffe doganali o sugli elenchi di cui al paragrafo 1. Se entro il termine di tre mesi non e' presentata alcuna domanda, di consultazione, si ritiene che il Consiglio di Associazione abbia preso atto delle tariffe o degli elenchi.

Protocollo 1-art. 2

Articolo 2 In base alle tariffe o agli elenchli di cui il consiglio di Associazione ha preso atto e fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione, ciascuno Stato associato riduce annualmente del 15 per cento, a decorrere dal primo giorno del settimo mese dell'entrata in vigore della Convenzione, i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi applicabili alle importazioni di prodotti originari degli Stati membri che non siano quelli riconosciuti necessari allo sviluppo e all'industrializzazione o che abbiano per scopo di alimentare il bilancio di questo Stato associato.

Protocollo 1-art. 3

Articolo 3 Ciascuno Stato associato si dichiara disposto a ridurre i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi nei confronti degli Stati membri secondo un ritmo piu' rapido di quello previsto dal precedente articolo se la sua situazione economica glielo consente.

Protocollo 1-art. 4

Articolo 4. Qualsiasi aumento dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi che sia ritenuto necessario allo sviluppo e all'industrializzazione o che abbia, per scopo di alimentare il bilancio di uno Stato associato e' comunicato al Consiglio di Associazione prima della sua entrata in vigore e, a richiesta della Comunita', da' luogo a consultazioni in merito.

Protocollo 2-art. 1

PROTOCOLLO N. 2 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE. Le Alte Parti Contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione: Articolo 1. Per ogni prodotto originario degli Stati membri soggetto, all'importazione nel territorio di uno Stato associato, a restrizioni quantitative o a misure di effetto equivalente, questo stesso Stato associato istituisce un contingente globale aperto senza discriminazioni agli Stati membri diversi da quello che beneficia gia' della liberta' d'importazione. Se il Consiglio di Associazione constata che le importazioni di un prodotto, durante due anni consecutivi, sono state inferiori ai contingenti aperti in applicazione del seguente articolo 2, lo Stato associato sopprime il contingentamento di questo prodotto.

Protocollo 2-art. 2

Articolo 2. Il contingente globale di cui al primo comma dell'articolo 1, e' istituito ed aumentato nel modo seguente: A) In ogni Stato associato in cui le importazioni sono limitate da restrizioni quantitative, l'ammontare del 1959 calcolato in conformita' dell'articolo 11 della Convenzione di applicazione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunita', firmata il 25 marzo 1937 ed allegata al Trattato, aumentato del 73 per cento. Questo contingente di base deve raggiungere almeno il 15 per cento dell'importazione globale di detto prodotto in questo Stato associato nell'ultimo anno per cui si hanno statistiche. Se per un prodotto non liberalizzato non e' aperto alcun contingente d'importazione in uno Stato associalo, quest'ultimo istituisce un contingente pari almeno ai 15 per cento dell'importazione globale di detto prodotto in questo Stato associato nell'ultimo anno per cui si hanno statistiche. Per i prodotti che non sono mai stati importati da uno Stato associato, quest'ultimo istituisce un contingente per un importo adeguato. Il contingente di base cosi' stabilito e' aumentato del 20 per cento per il primo anno, indi ogni anno rispetto all'anno precedente del 20 per cento per il secondo anno, del 30 per cento per il terzo anno, del 10 per cento per il quarto anno. B) Ogni Stato associato le cui importazioni siano limitate da misure diverse dalle restrizioni quantitative istituisce per ciascun prodotto non liberalizzato, a decorrere dell'entrata in vigore della Convenzione, un contingente globale accessibile agli Stati membri senza discriminazione e pari all'aumentare delle importazioni di tale prodotto in provenienza dagli Stati membri, effettuate da questo Stato associato nell'ultimo anno per cui si hanno statistiche. Tale contingente non puo' essere inferiore al 15 per cento dell'importazione globale dello stesso prodotto durante l'anno di riferimento. Il contingente di base cosi' stabilito e' aumentato alle condizioni di cui al quarto comma del precedente paragrafo A).

Protocollo 2-art. 3

Articolo 3. Ciascuno Stato associato apre all'importazione dei prodotti originari degli Stati membri, al piu' tardi il 1 febbraio di ogni anno, i contingenti stabiliti in conformita' dell'articolo 2. Tali misure, nonche' quelle di cui al seguente articolo 5, vengono pubblicate nella Raccolta degli atti ufficiali dello Stato interessato e sono inoltre comunicate al Consiglio di Associazione.

Protocollo 2-art. 4

Articolo 4. Ciascuno Stato associato si dichiara disposto ad abolire le restrizioni quantitative all'importazione e le misure di effetto equivalente secondo un ritmo piu' rapido di quello previsto dal presente Protocollo, se la situazione della sua economia glielo consente.

Protocollo 2-art. 5

Articolo 5. 1. Alle condizioni previste dal paragrafo 3 dell'articolo 6 della Convenzione, uno Stato associato puo' mantenere o istituire restrizioni quantitative per le importazioni dei prodotti originari degli Stati membri, previa consultazione in seno al Consiglio di Associazione e purche' siano istituiti contingenti globali accessibili senza discriminazione ai prodotti originari degli Stati membri. 2. Il Consiglio di Associazione deve procedere alla consultazione prevista ai precedente paragrafo entro un termine massimo di due mesi a decorrere dalla data alla quale lo Stato associato ha chiesto di poter adottare le misure di cui al suddetto paragrafo. Se la consultazione non ha luogo entro questo termine, lo Stato associato puo' adottare le misure richieste.

Protocollo 3

PROTOCOLLO N. 3 RELATIVO AL CONCETTO DI "PRODOTTI ORIGINARI" PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE Le Alte Parti Contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione: 1. Il Consiglio di Associazione, al piu' tardi il primo giorno del settimo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione, stabilisce in base ad ne progetto della Commissione la definizione del concetto di "prodotti originari" per l'applicazione del Titolo I della Convenzione. Stabilisce parimenti i metodi di cooperazione amministrativa. 2. Sino all'applicazione delle nuove disposizioni comma ad essere applicato il regime in vigore il 31 dicembre 1962.

Protocollo 4

PROTOCOLLO N. 4 RELATIVO ALL'AZIONE DELLE ALTE PARTI CONTRAENTI PER QUANTO RIGUARDA I RECIPROCI INTERESSI IN PARTICOLARE PER I PRODOTTI TROPICALI Le Alte Parti Contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione: 1. Le Parti Contraenti convengono di tener conto dei reciproci interessi sul piano internazionale, confermate ai principi che sono alla base della Convenzione. 2. A tal fine, esse assicurano la cooperazione necessaria, in particolare mediante consultazioni in seno al Consiglio di Associazione, e si prestano vicendevolmente tutta l'assistenza possibile. 3. Tali consultazioni servono in particolare a intraprendere di comune accordo sul piano internazionale le azioni appropriate per risolvere i problemi posti dallo smercio e dalla commercializzazione dei prodotti tropicali.

Protocollo 5-art. 1

PROTOCOLLO N. 5 RELATIVO ALLA GESTIONE DEGLI AIUTI FINANZIARI Le Alte Parti Contraenti hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate alla Convenzione: Articolo 1. 1. I Governi degli Stati associati, per finanziare le azioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1 della Convenzione e, per quanto possibile, nell'ambito di un piano di sviluppo, elaborano progetti di infrastrutture economica e sociale, progetti a carattere produttivo di interesse generale, progetti a carattere produttivo e a redditivita' finanziaria normale, nonche' domande di assistenza tecnica connessa agli investimenti. 2. Tuttavia, la Comunita' puo' elaborare, in caso di necessita', a favore di uno Stato associato e con l'accordo di questo progetti di assistenza tecnica connessa agli investimenti.

Protocollo 5-art. 2

Articolo 2. I progetti sono finanziati mediante aiuti non rimborsabili o mediante prestiti a condizioni speciali, o mediante prestiti concessi dalla Banca con eventuale abbuono d'interessi, oppure contemporaneamente mediante diversi di questi mezzi.

Protocollo 5-art. 3

Articolo 3. I progetti sono presentati alla Comunita', indirizzandoli alla Commissione. Tuttavia, i progetti per i quali si chiede un prestito alla Banca sono indirizzati alla Banca direttamente dagli interessati, oppure tramite la Commissione o lo Stato associato sul cui territorio sara' realizzato il progetto.

Protocollo 5-art. 4

Articolo 4. 1. L'assistenza tecnica connessa agli investimenti e' finanziata mediante aiuti non rimborsabili. 2. Essa comprende in particolare le seguenti azioni: programmazione, studi speciali e regionali di sviluppo, studi tecnici ed economici necessari per mettere a punto progetti di investimento, aiuto alla preparazione dei fascicoli, aiuto all'esecuzione e controllo tecnico dei lavori, aiuto temporaneo per l'istituzione, l'avviamento e la gestione di un determinato investimento o di un complesso di attrezzature, assunzione temporanea dell'onere rappresentato dai tecnici e dai beni di consumo necessari alla buona esecuzione di un progetto d'investimento.

Protocollo 5-art. 5

Articolo 5. Le autorita' competenti degli Stati associati sono responsabili dell'esecuzione dei progetti presentati dal loro Governo e finanziati dalla Comunita'.

Protocollo 5-art. 6

Articolo 6. Il finanziamento delle azioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2 della Convenzione 6 effettuato sia a richiesta dei Governi degli Stati associati, presentata preferibilmente nell'ambito di programmi annuali o pluriennali, sia su proposta della Comunita'.

Protocollo 5-art. 7

Articolo 7. Le azioni della Comunita' nel settore della cooperazione tecnica sono finanziate mediante aiuti non rimborsabili.

Protocollo 5-art. 8

Articolo 8. Le domande degli Stati associali sono presentate alla Comunita' indirizzandole alla Commissione.

Protocollo 5-art. 9

Articolo 9. Le azioni di finanziamento della Comunita' nel settore della cooperazione tecnica comprendono in particolare: a) l'invio negli Stati associati, dietro loro, richiesta, di esperti, consiglieri, tecnici e istruttori per una determinata missione e per un periodo di tempo limitato; b) la fornitura di materiale per esperimenti e dimostrazioni; c) l'elaborazione di studi riguardanti le prospettive di sviluppo e di diversificazione dell'economie degli Stati associati o problemi che interessano tutti gli Stati associati quali l'elaborazione e la diffusione di progetti-tipo per taluni edifici o studi di mercato; d) l'assegnazione di borse di studio per la formazione di personale dirigente nelle universita' e negli istituti specializzati degli Stati associati ovvero degli Stati membri quando noni ne esistano negli Stati associati; e) la formazione professionale mediante assegnazione di borse o tirocini negli Stati associati ovvero negli Stati membri quando non sia possibile negli Stati associati; f) l'organizzazione di corsi di formazione di breve durata per i cittadini degli Stati associati; g) l'informazione generale e la documentazione destinate a favorire lo sviluppo economico e sociale degli Stati associati, lo sviluppo degli scambi fra tali Stati e la Comunita' nonche' la realizzazione degli obiettivi del Fondo.

Protocollo 5-art. 10

Articolo 10. I Governi degli Stati associati ed, eventualmente gli istituti o altri organismi specializzati degli Stati membri o degli Stati associati sono responsabili dell'esecuzione dei programmi di cooperazione tecnica che hanno presentato i Governi.

Protocollo 5-art. 11

Articolo 11. I prestiti a condizioni speciali di cui all'articolo 16 della Convenzione servono a finanziare progetti di investimento d'interesse generale per lo Stato beneficiario nella misura in cui lo consentano la redditivita' diretta dei progetti e la capacita' di indebitamento dello Stato interessato all'atto della concessione del prestito.

Protocollo 5-art. 12

Articolo 12. Tali prestiti possono essere concessi per un periodo massimo di 40 anni e possono essere esonerati da ammortamenti per un periodo non superiore a 10 anni. Essi beneficiano di condizioni favorevoli di interessi

Protocollo 5-art. 13

Articolo 13. La Comunita' stabilisce le condizioni per la concessione dei prestiti nonche', le relative modalita' d'esecuzione e di restituzione.

Protocollo 5-art. 14

Articolo 14. L'esame da parte della Banca dell'ammissibilita' dei progetti e la concessione dei prestiti agli Stati associati o alle imprese di tali Stati si effettuano secondo le modalita', condizioni e procedure previste dallo statuto della Banca e tenendo conto della capacita' d'indebitamento dello Stato interessato. La Banca finanzia solo i progetti che hanno avuto il parere favorevole dello Stato o degli Stati associati interessati.

Protocollo 5-art. 15

Articolo 15. La durata del periodo d'ammortamento di ciascun prestito e' stabilita in base alle caratteristiche economiche del progetto che deve essere finanziato; detto periodo puo' avere una durata massima di 23 anni.

Protocollo 5-art. 16

Articolo 16. I prestiti possono essere impiegati per coprire le spese di importazione nonche' le spese locali necessarie alla realizzazione dei progetti di investimento approvati.

Protocollo 5-art. 17

Articolo 17. I prestiti comportano un saggio di interesse identico a quello praticato dalla Banca al momento della firma del prestito. A richiesta dei beneficiari, tali prestiti possono essere accompagnati da abbuono di interessi alle condizioni previste dall'articolo 1) della Convenzione.

Protocollo 5-art. 18

Articolo 18. La Comunita' decide la concessione di abbuoni di interessi. L'importo degli abbuoni e' versato direttamente alla Banca.

Protocollo 5-art. 19

Articolo 19. Per il finanziamento delle azioni previste dall'articolo 17, paragrafo 4 della Convenzione possono essere concesse anticipazioni alle casse di stabilizzazione esistenti o che saranno create negli Stati associati,

Protocollo 5-art. 20

Articolo 20. Le domande di anticipazioni sono presentate alla Comunita', e indirizzate alla Commissione dai Governi degli Stati associati interessati. Esse sono accompagnate da una relazione del Consiglio di amministrazione della cassa di sta stabilizzazione interessata.

Protocollo 5-art. 21

Articolo 21. La Comunita' fissa l'ammontare e la durata delle anticipazioni, che sono garantite dallo Stato associato interessato. Il termine normale di tali anticipazioni e' quello della Convenzione.

Protocollo 5-art. 22

Articolo 22. Gli aiuti per la produzione e la diversificazione di cui agli articoli 17, paragrafi 3 e 18, lettera b) della Convenzione sono distribuiti e impiegati alle condizioni che seguono.

Protocollo 5-art. 23

Articolo 23. Gli aiuti per la produzione hanno lo scopo di rendere piu' agevole ai produttori degli Stati associati il graduale adeguamento delle loro produzioni alle esigenze di una commercializzazione a prezzi mondiali. Gli aiuti per la diversificazione debbono permettere agli Stati associati di riformare la propria struttura e di realizzare le opportune diversificazioni nei settori agricolo, industriale e commerciale.

Protocollo 5-art. 24

Articolo 24. Gli aiuti per la produzione e per la diversificazione sono ripartiti come segue: 1° 183 milioni di unita' di conto a titolo di aiuti per la produzione e la diversificazione agli undici Stati associati seguenti: Camerun, Repubblica Centroafricana, Ciad, Congo (Brazzaville), Costa d'Avorio, Dahomey, Madagascar, Mali, Niger, Senegal e Togo; 2° 32 milioni di unita' di conto a titolo di aiuti per la diversificazione ai quattro Stati associati seguenti: Burundi, Congo (Leopoldville), Ruanda e Somalia; 3° 15 milioni di unita' di conto a titolo di aiuti per la diversificazione ai tre Stati associati seguenti: Alto Volta, Gabon e Mauritania.

Protocollo 5-art. 25

Articolo 25. Ciascuno Stato associato, per il finanziamento delle azioni di cui all'articolo 25 del presente Protocollo ed entro i limiti dell'importo di cui beneficia a tale titolo, presenta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della Convenzione, un programma che comprenda al massimo il periodo di validita', di quest'ultima e preveda contemporaneamente aiuti per la produzione e aiuti per la diversificazione o soltanto aiuti per la diversificazione.

Protocollo 5-art. 26

Articolo 26. 1. Per ciascuno degli undici Stati associati che beneficiano contemporaneamente di aiuti per la diversificazione e per la produzione, l'aliquota quinquennale della somma di 183 milioni di unita' di conto, in base a cui stabilisce il suo programma, e' calcolata in funzione delle sue esportazioni dei seguenti prodotti: caffe', semi di arachidi, olio di arachidi, olio di palma, noce di cocco grattugiata, cotone, pepe, riso, zucchero, gomma arabica. 2. In base alle disposizioni del paragrafo precedente, l'aliquota quinquennale di ciascuno di questi Stati associati e' fissata. come segue (in milioni di unita' di conto) Camerun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,8 Repubblica Centroafricana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,8 Ciad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,7 Congo (Brazzaville) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 Costa d'Avorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,7 Dahomey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,5 Madagascar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,6 Mali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,6 Niger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5 Senegal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,7 Togo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,7

Protocollo 5-art. 27

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