LEGGE 10 maggio 1964, n. 407
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Le disposizioni di leggi speciali che facoltizzano le Casse di risparmio ad effettuare particolari operazioni di credito, devono intendersi estese anche ai Monti di credilo su pegno di 1ª categoria. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 maggio 1964 SEGNI MORO - COLOMBO - REALE - GIOLITTI Visto, il Guardasigilli: REALE
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