DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1964, n. 413

Type DPR
Publication 1964-04-16
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 27 luglio 1924, n. 1268, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di quotazione ufficiale dei titoli alla Borsa valori dovuti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica, rispettivamente del 17 dicembre 1953, n. 1058, e del 7 dicembre 1960, n. 1747, con i quali vennero approvate variazioni alla predetta tariffa;

Vista la deliberazione in data 11 novembre 1963, numero 684, della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze, con la quale sono state proposte ulteriori modificazioni alla tariffa medesima;

Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale si stabilisce la forma e l'organo competenti per la emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1 gennaio 1963, la tariffa dei diritti annui spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze, per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale Borsa valori, e' stabilita nella seguente misura: L. 1000 di diritto fisso per ogni titolo quotato; L. 10 per ogni milione o frazione di milione di capitale sociale od obbligazionario quotato. L'ammontare complessivo dei diritti si computa sullo importo del capitale sociale e del capitale obbligazionario, rappresentato dalle azioni e dalle obbligazioni ufficialmente quotate ed in circolazione alla chiusura del bilancio sociale dell'anno antecedente. Tali diritti sono ridotti della meta' per i titoli ammessi alla quotazione ufficiale nel corso del secondo trimestre dell'anno solare.

Art. 2

Art 2. Alle Societa' che chiederanno l'ammissione alla quotazione ufficiale presso la Borsa valori di Firenze, di titoli gia' quotati ufficialmente presso altre Borse valori della Repubblica, o l'ammissione contemporanea in piu' Borse valori dei propri titoli, saranno accordate le seguenti riduzioni dei diritti di quotazione dovuti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze, ad esclusione del diritto fisso di cui all'art. 1: a) per il primo anno di quotazione, riduzione del 75%; b) per il secondo anno di quotazione, riduzione del 50%; c) per il terzo anno di quotazione, riduzione del 25%.

Art. 3

E' fissato in L. 1.200.000 (un milione e duecentomila) il massimale dei diritti di quotazione da applicare alle Societa' aventi titoli ufficialmente quotati presso la Borsa valori di Firenze.

SEGNI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 giugno 1964

Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 1. - VILLA

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