DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1964, n. 414
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 194 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1952, n. 328;
Edito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito
il Consiglio dei Ministri Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia e per la marina mercantile; Decreta:
Articolo unico
L'art. 194 del regolamento per la esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e' cosi' modificato: "Quando i lavoratori iscritti nei registri non sono sufficienti a eseguire le operazioni portuali, l'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale puo' autorizzare l'impiego temporaneo di lavoratori occasionali". "Gli occasionali, qualora diano sicura garanzia per la disciplina ed il buon andamento del lavoro e non abbiano superato i trenta anni di eta', sono iscritti in elenchi tenuti dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale". "I lavoratori compresi in tali elenchi possono partecipare ai concorsi per l'ammissione nei ruoli, anche se hanno superato il limite di eta' previsto dall'art. 152, purche' essi per ciascun anno successivo al trentacinquesimo abbiano effettuato nel porto un numero di giornate lavorative almeno pari alla meta' della media delle giornate effettuate da tutti i lavoratori occasionali dello stesso porto".
SEGNI MORO - REALE - SPAGNOLLI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 4. - VILLA
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