LEGGE 26 giugno 1964, n. 434
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Al sesto comma dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, le parole "fino al 1 luglio 1964" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 1 luglio 1969". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 giugno 1964 SEGNI MORO - PIERACCINI - JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: REALE
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