LEGGE 14 giugno 1964, n. 446
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Agli assuntori, agli incaricati utilizzati in base agli articoli 8 e 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e ai coadiutori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nonchè al personale utilizzato sulle navi traghetto dell'Azienda stessa con contratto a tempo determinato, è concesso un compenso speciale una tantum per le particolari prestazioni rese durante l'esercizio finanziario 1962-63 in dipendenza dell'aumento del traffico.
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