LEGGE 10 giugno 1964, n. 447
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il limite minimo di età per l'arruolamento volontario nell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), nella Marina e nell'Aeronautica è stabilito in anni sedici.
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