DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1964, n. 464

Type DPR
Publication 1964-06-26
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527, e 26 gennaio 1962, n. 6;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e da' esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e da' esecuzione al Protocollo di ratifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunita' della Comunita'; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio di Europa;

Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee;

Visto il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che da' applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Vista, la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi alla Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' di apportare modificazioni alle tasse compensative per le destrine e derivati, nonche' variazioni al regime daziario di alcuni prodotti, in conformita' di analoghe decisioni della Comunita' Economica Europea;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le tasse di compensazione stabilite, fino al 14 agosto 1964, con l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1963, n. 1862, per le destrine, amidi e fecole solubili o torrefatti (voce della tariffa 35.05-A) provenienti dai sottoindicati Paesi membri della Comunita' Economica Europea scortate dai certificati prescritti, sono modificate come segue: lire 248 per 100 kg. all'importazione dal Regno dei Paesi Bassi; lire 785 per 100 kg. all'importazione dalla Repubblica Francese. Tali tasse saranno riscosse soltanto nel caso in cui i predetti Paesi non applichino all'esportazione dei prodotti medesimi le seguenti tasse di compensazione: fiorini 1,28 per 100 kg. all'esportazione dal Regno dei Paesi Bassi; franchi 5,51 per 100 kg. all'esportazione dalla Repubblica Francese. Per gli stessi prodotti provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea non scortati dai certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunita', e' dovuta, in ogni caso, una tassa di compensazione nella misura di lire 785 per 100 kg.

Art. 2

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le tasse di compensazione stabilite, fino al 14 agosto 1964, con l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1963, n. 1862, per le, bozzime preparate ed appretti preparati, a base di sostanze amidacee (voce di tariffa 38.12-A-I) provenienti dai sottoindicati Paesi membri della Comunita' Economica Europea scortate dai certificati prescritti, sono modificate come segue: lire 543 per 100 kg. all'importazione dal Regno del Belgio e dal Granducato del Lussemburgo; lire 279 per 100 kg. all'importazione dal Regno dei Paesi Bassi. Tali tasse saranno riscosse soltanto nel caso in cui i predetti Paesi non applichino all'esportazione dei prodotti medesimi le seguenti tasse di compensazione: franchi 39,20 per 100 kg. all'esportazione dal Regno del Belgio e dal Granducato del Lussemburgo; fiorini 1,46 per 100 kg. all'esportazione dal Regno dei Paesi Bassi.

Art. 3

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 14 agosto 1964, all'esportazione verso la Repubblica federale di Germania di destrine, amidi e fecole solubili o torrefatti (voce di tariffa 35.05-A) e' dovuta una tassa di compensazione di lire 1444 per 100 kg.

Art. 4

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino all'8 dicembre 1964, all'esportazione verso la Repubblica Francese di destrine, amidi e fecole solubili o torrefatti (voci di tariffa 35.05-A) e' dovuta una tassa di compensazione di lire 1479 per 100 kg.

Art. 5

Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione delle tasse di compensazione di cui agli articoli da 1 a 4 affluiranno al capitolo 89 istituito nello stato di previsione delle entrate dell'esercizio finanziario 1963-1964, ed al corrispondente capitolo dell'esercizio successivo.

Art. 6

Dal 1 aprile 1964 e fino al 30 giugno 1964 le sottoindicate varieta' di pesci e crostacei, freschi, refrigerati o congelati sono ammesse all'importazione in esenzione da dazio per tutte le provenienze, nei limiti di un contingente di 1000 tonnellate, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze: spigole, triglie, dentici, cernie, gattucci (voce di tariffa ex 03.01-B-1-c-3); aragoste (voce di tariffa 03.03-A-I-a-2-cc); gamberetti rosa e reali (voce di tariffa ex 03.03-A-II-b-3).

Art. 7

Per l'alcole etilico non denaturato di 95 gradi e piu' (voce di tariffa ex 22.08-B) ottenuto da prodotti agricoli compresi nell'allegato II al Trattato istitutivo della Comunita' Economica Europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, prove niente da Paesi non facenti parte della predetta Comunita', il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica temporaneamente, dal 1 giugno 1964 e fino al 31 luglio 1964, nella misura di 3 unita' di conto per ettolitro, nei limiti di un contingente di 70.000 ettolitri, espressi in alcole anidro, sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze. Durante lo stesso periodo e' sospesa l'applicazione del dazio per il medesimo prodotto proveniente dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea scortato dai certificati prescritti.

Art. 8

Per le lamette di cellulosa rigenerata, di larghezza reale superiore a 5 mm, leggermente ritorte, quindi compresse, ma non appiattite (voce di tariffa ex 39.07) il dazio previsto dalla tariffa doganale comune della Comunita' Economica Europea posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584 e successive aggiunte e modificazioni, e' temporaneamente ridotto, dal 26 marzo 1961 al 31 dicembre 1966, alla misura del 10% sul valore. Durante lo stesso periodo, il regime daziario previsto per i medesimi prodotti compresi nella voce 39.07-A-IV della tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni, si applica temporaneamente, per tutte le provenienze, nella misura del 10% sul valore.

Art. 9

Dalla data di entrata in vigore del presente, decreto e fino al 31 dicembre 1964, i dazi previsti dalla tariffa doganale comune della Comunita' Economica Europea posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584, e successive aggiunte e modificazioni, per i prodotti compresi nelle sottoindicate voci di tariffa, sono temporaneamente ridotti alla misura a fianco di ciascuna voce indicata: 38.07-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3% 38.07-B-I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3% 38.07-B-II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3% 38.08-A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50% Durante lo stesso periodo, il regime daziario previsto dalla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni, per i prodotti compresi nelle sottoindicate voci di tariffa, provenienti dagli altri Stati membri della Comunita'. Economica Europea senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunita', si applica temporaneamente nella misura a fianco di ciascuna voce indicata: 38.07-A-II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3% 38.07-B-I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3% 38.07-B-II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3% 38.08-A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50% Per gli stessi prodotti, provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea scortati dai certificati prescritti, l'esenzione daziaria disposta, fino al 30 giugno 1964, con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1963, n. 408, e' prorogata fino al 31 dicembre 1964.

Art. 10

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni: a) il testo della voce 44.05-B-I-a-2 e' sostituito dal seguente: "di cedro bianco, varieta' Libocedrus decurrens"; b) ai prodotti compresi nelle sottoindicate voci di tariffa, provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea scortati dai certificati prescritti, si applicano i dazi indicati a fianco di ciascuna. voce: 59.17-B-I-a................. 6,50 % 61.06-B-I-b................. 7,20 % 78.01-A..................... 5,20 % con una riscossione minima di L. 30 per kg. netto 79.01-A..................... 5,20 % con una riscossione minima di L. 20 per kg. netto

Art. 11

Le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1963, n. 670, sono estese agli zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido (voce di tariffa 17.01) importati, nei limiti contingentali stabiliti dall'articolo stesso, durante il periodo dal 5 aprile 1963 al 17 maggio 1963, con la procedura prevista dall'art. 164 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65 e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 12

Salvo le diverse decorrenze stabilite agli articoli 6, 7 e 8, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SEGNI MORO - TREMELLONI - SARAGAT - COLOMBO - GIOLITTI - FERRARI - AGGRADI - MEDICI - MATTARELLA - SPAGNOLI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 luglio 1964

Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 84. - VILLA

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