LEGGE 21 giugno 1964, n. 468
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. L'articolo unico della legge 10 luglio 1962, n. 908, è sostituito dal seguente: "È chiamato a far parte della Commissione, istituita presso il Ministero dei lavori pubblici a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, un rappresentante per ciascuna delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle citate Associazioni". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 giugno 1964 SEGNI MORO - PIERACCINI - Bosco Visto, il Guardasigilli: REALE
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