DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1964, n. 514

Type DPR
Publication 1964-02-25
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255 - con particolare riferimento all'ultimo comma dell'art. 2 - concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici;

Udito il parere del Consiglio di Stato Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Il concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo di carriera direttiva dei tecnici laureati, che e' per titoli e per esami, viene bandito con decreto del rettore della Universita' o Istituto di istruzione universitaria per i posti disponibili presso ciascun istituto, previa autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione. Il decreto rettorale dovra' specificare per ciascun posto ed, in relazione a quanto e' stabilito nei successivi articoli 2 e 3, il diploma o i diplomi di laurea ammessi per la partecipazione e le singole prove di esame, nonche' le lingue straniere delle quali il candidato dovra' dai prova di conoscenza pratica.

Art. 2

Sono lauree valide per l'ammissione ai concorsi per ciascun posto di ruolo di tecnico laureato quelle rilasciate dalle Facolta' o Scuole cui appartiene il posto. In rapporto a particolari esigenze di servizi da svolgere presso l'Istituto sono, invece, valide, ai fini della partecipazione ai relativi concorsi, lauree rilasciate da altre Facolta' e che abbiano specifica attinenza a tali esigenze. Allorquando ricorrano le sopraindicate circostanze, alla indicazione delle lauree valide si provvede per singoli posti, con apposite determinazioni da adottare, su proposta del direttore dell'Istituto, con motivata deliberazione del Consiglio di Facolta' o Scuola, soggetta all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 3

Le prove di esame dei concorsi di cui ai precedenti articoli comprendono: a) tre prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta; b) una prova orale. Tali prove verteranno su temi propri di discipline che interessano il servizio che il tecnico dovra' svolgere nell'Istituto. Il candidato dovra' inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti in due lingue straniere previste dal bando e relativi a materie che formano oggetto delle altre prove. Il candidato potra' produrre i titoli scientifici, accademici e professionali, di cui sia eventualmente in possesso; ai titoli stessi e' riservato un punteggio non eccedente il 25%, del totale dei punti.

Art. 4

Il concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo di carriera di concetto dei tecnici coadiutori, che e' per titoli e, per esami, viene bandito con decreto del rettore dell'Universita' o Istituto di istruzione universitaria per i posti disponibili presso ciascun istituto, previa autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione. Il decreto rettorale dovra' specificare per ciascun posto in relazione a quanto e' stabilito nei successivi articoli 5 e 6, il diploma o i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado ammessi per la partecipazione e le singole prove di esame, nonche' la lingua straniera della quale il candidato dovra' dar prova di conoscenza pratica.

Art. 5

I diplomi di istruzione secondaria di secondo grado validi per l'ammissione ai concorsi per ciascun posto di ruolo di tecnico coadiutore sono quelli che danno accesso alle Facolta' o Scuole cui appartiene, il posto. In rapporto a specifiche esigenze di servizio da svolgere presso l'Istituto sono invece validi ai, fini della partecipazione ai relativi concorsi altri diplomi di istruzione secondaria di secondo grado che abbiano, attinenza a tali specifiche esigenze. Nella suindicata circostanza si provvede con l'osservanza della procedura indicata all'art. 2 comma secondo.

Art. 6

Le prove di esame dei concorsi di cui ai precedenti articoli 4 e 5 comprendono: a) due prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta; b) una prova orale. Tali prove verteranno su temi propri di disciplina che i interessano il servizio che, il tecnico sara' chiamato a svolgere nell'Istituto. Il candidato dovra' inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nella lingua straniera prevista dal bando e relativi a materie che formano oggetto delle altre prove. Il candidato potra' produrre i titoli scientifici, accademici e professionali, di cui sia eventualmente in possesso; ai titoli stessi e' riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

Art. 7

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente regolamento sono nominate dal rettore sui proposta del Consiglio di Facolta'. Esse sono composte: a) dal direttore dell'Istituto cui e' assegnato il posto, che la presiede; b) da un professore di ruolo di materia attinente alle prove di esame; c) da un assistente ordinario abilitato alla libera docenza in materia attinente alle prove di esame o, in sua mancanza da un terzo professore. Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano fra loro, o con alcuni candidati, parenti od affini fino al quarto grado incluso. In caso di incompatibilita' tira il direttore dell'Istituto e alcuni dei candidati la presidenza della Commissione sara' affidata al preside della Facolta', ovvero ad altro professore di runolo della Facolta' medesima.

Art. 8

Per le modalita' di espletamento dei concorsi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 5, e nel relativo regolamento di esecuzione.

Art. 9

Per quanto riguarda i concorsi previsti dalla disposizione transitoria di cui all'art. 17 della legge e 3 novembre 1961, n. 1255, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nei precedenti articoli 1, 5, 6, 7 e 8. Gli esami consisteranno in due prove pratiche sulle discipline attinenti al posto messo a concorso. Costituira' titolo preferenziale la conoscenza, di una o piu' lingue straniere, da accertarsi mediante traduzione di testi tecnici. E' fatta peraltro, salva la preferenza prevista dall'art. 17, secondo comma, della sopra citata legge 3 novembre 1961, n. 1255. Ai titoli e' riservato un punteggio non eccedente il 30% del totale dei punti.

MORO - GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 luglio 1964

Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 102. - VILLA

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