DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1964, n. 525
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 21 agosto 1963, n. 1197, e 31 ottobre 1963, n. 1416; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64, esiste la necessaria disponibilita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 412 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, e' autorizzato il prelevamento di lire 30.000.000 che si inscrivono al capitolo n. 118 "Rimpatri di nazionali indigenti, ecc." dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il medesimo esercizio finanziario. Questo decreto sara' presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 giugno 1964 SEGNI MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 luglio 1964 Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 117. - VILLA
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