DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1964, n. 535
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 12 ottobre 1956, n. 1212;
Udito il parere del Consiglio di stato:
Sentito
il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi ha il compito di promuovere i sussidi audiovisivi in ogni ordine e grado di scuola. Sussidi audiovisivi sono da intendersi le creazioni anche spettacolari che, realizzate attraverso la cinematografia, la radio, la televisione e il teatro possono costituire ausilio alla didattica e alla pedagogia e di tutti gli altri strumenti (registratori, dischi, ecc.) che possono essere utilizzati nella scuola a tal fine.
Art. 2
Il Ministro per la pubblica istruzione promuove gli atti per la proposta di nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi, scegliendone il presidente nella persona di uno dei Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione. Nella sua prima adunanza ogni nuovo Consiglio di amministrazione elegge fra i propri membri il vice presidente. Risulta eletto il membro che riporta il maggior numero di voti, a parita' di voti prevale il voto del presidente del Consiglio di amministrazione.
Art. 3
((Il consiglio di amministrazione del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi si riunisce di regola due volte ogni mese ed ogni qualvolta sia ritenuto necessario od opportuno dal presidente dell'ente. Per la validita' delle deliberazioni del consiglio e' necessario che sia presente la maggioranza dei membri. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti: in caso di votazione in parita' prevale il voto del Presidente, ove la votazione non sia segreta. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e firmati da lui e dal presidente.))
Art. 4
Il presidente rappresenta legalmente l'Ente in giudizio nei rapporti con i terzi e, ove occorra, adotta gli atti conservativi per la salvaguardia dei diritti dello Ente stesso; in caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il vice presidente, il presidente convoca e preside il Consiglio di amministrazione stabilendone l'ordine del giorno.
Art. 5
Il Consiglio di amministrazione del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi delibera: 1) sulle direttive che regolano il funzionamento del Centro in relazione alle sue finalita' e dispone le norme regolamentari che devono essere osservate dai Centri provinciali nella loro attivita', in quanto Organi periferici del Centro nazionale; 2) sul bilancio preventivo e relative variazioni, sul conto consuntivo e' da presentare al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione; 3) sull'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dei Centri provinciali; 4) sui contratti di acquisto e di alienazione dei beni mobili o immobili, sia che questi siano effettuati dal Centro nazionale, sia che questi siano effettuati dai Centri provinciali; 5) sull'accettazione di contributi, sussidi, lasciti o donazioni al Centro nazionale o ai Centri provinciali; 6) sulle erogazioni o conduzioni direttamente assunte dal Centro nazionale; 7) su ogni atto o provvedimento che comunque importi trasformazione o diminuzione di patrimonio; 8) sui provvedimenti relativi al servizio di riscossione o tesoreria; 9) sulle autorizzazioni a stare in giudizio; 10) sulle istituzioni dei Centri provinciali per i sussidi audiovisivi; 11) su ogni altra questione riguardante l'attivita' dell'Ente. Le deliberazioni concernenti alienazione di beni patrimoniali da reddito devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero del tesoro. Il Consiglio di amministrazione inoltre: a) conferisce su proposta dei provveditori agli studi l'incarico di direttore dei Centri provinciali; b) approva l'inventario del patrimonio dell'Ente e l'inventario del patrimonio della soppressa cineteca autonoma per la cinematografia scolastica ai sensi dello art. 2 della legge 12 ottobre 1956, n. 1212; c) approva l'inventario delle attivita' dei Centri provinciali.
Art. 6
Il Ministro per la pubblica istruzione promuove gli atti per la nomina dei membri effettivi e supplenti del Collegio dei revisori dei conti del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Ente, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Dei riscontri effettuati viene redatto, un apposito libro numerato e siglato dal presidente del Collegio, prima di essere posto in uso, regolare verbale. La relazione finale e' presentata al Ministero della pubblica istruzione e a quello del tesoro, nonche' alla Corte dei conti. I revisori, che possono compiere anche individuali atti d'ispezione e di controllo, presenziano alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
Art. 7
L'inizio ed il termine dell'esercizio finanziario del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi e dei Centri provinciali coincidono con l'inizio ed il termine dello esercizio finanziario statale. I Centri provinciali traggono i mezzi finanziari per lo svolgimento della propria attivita' da contributi locali e ove si renda necessario dal contributo del C.N.S.A. nei limiti delle possibilita' stabilite dal bilancio del Centro medesimo. Il bilancio preventivo dei Centri provinciali e' presentato al Centro nazionale per essere approvato dal Consiglio di amministrazione almeno tre mesi prima dello inizio dell'esercizio, e deve essere allegato al bilancio preventivo del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi per il necessario controllo. Il bilancio preventivo del Centro nazionale deliberate dal Consiglio di amministrazione, corredato dalla relazione del presidente e del Collegio dei revisori, e' presentato almeno due mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario per approvazione al Ministero della pubblica istruzione che vi provvede sentito il Ministero del tesoro. La relazione del presidente e quella del Collegio dei revisori comprendono notizie sui bilanci dei Centri provinciali. Qualora il bilancio non sia stato approvato prima che inizi il nuovo esercizio, la gestione ha luogo sulla base degli stanziamenti del preventivo stesso, nei limiti del dodicesimo dell'importo degli stanziamenti. Analogamente qualora il Consiglio di amministrazione del Centro nazionale non abbia approvato il bilancio preventivo del Centro provinciale prima che inizi il nuovo esercizio finanziario, la gestione ha luogo sulla base del bilancio preventivo nei limiti del dodicesimo degli stanziamenti. Le gestioni provvisorie di cui ai commi che precedono non possono avere durata superiore a tre mesi.
Art. 8
Il conto consuntivo dei Centri provinciali e' presentato al Centro nazionale per essere approvato dal Consiglio di amministrazione, entro due mesi dalla chiusura dello esercizio finanziario. Il conto consuntivo del Centro nazionale deliberato dal Consiglio di amministrazione, corredato dalla relazione del presidente e di quella del Collegio dei revisori e' presentato entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'approvazione al Ministero della pubblica istruzione, che vi provvede sentito il Ministero del tesoro. La relazione del presidente e quella del Collegio dei revisori comprendono notizie sui conti consuntivi dei Centri provinciali.
Art. 9
Il servizio di cassa del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi e' affidato, in base ad apposita convenzione, da approvarsi dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Ministero del tesoro, ad una Cassa di risparmio o ad altro istituto di credito di diritto pubblico o banca di interesse nazionale, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'Istituto bancario che disimpegna il servizio di Cassa, in base a reversale d'entrata o mandati di pagamento emessi dal Centro nazionale e firmati dal presidente e dal direttore.
Art. 10
Il direttore del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi: a) sovraintende ai servizi dell'Ente, coordinandone l'attivita' per quanto riguarda sia l'attuazione dei compiti istituzionali secondo le direttive deliberate dal Consiglio di amministrazione, sia il funzionamento degli uffici centrali e periferici; b) presenta al Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo; c) provvede alla gestione dei fondi in conformita' del bilancio preventivo; d) sovraintende all'amministrazione del patrimonio, alla contabilita', alla cassa e in genere a tutto quanto riguarda l'attivita' dell'Ente; e) sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione le proposte dei provveditori agli studi per l'istituzione dei Centri provinciali; f) propone al Consiglio di amministrazione le nomine dei dirigenti dei servizi centrali e l'eventuale costituzione delle Commissioni di studio e tecniche; g) vigila sul funzionamento dei Centri provinciali secondo le direttive deliberate dal Consiglio di amministrazione; h) sottopone alla delibera del Consiglio di amministrazione le proposte dei provveditori agli studi per lo incarico di direttore dei Centri provinciali; i) esercita ogni altra funzione che gli venga delega dal Consiglio di amministrazione.
Art. 11
Presso il Centro nazionale puo' essere comandato personale di ruolo della pubblica Amministrazione. Ai comandi di cui al presente articolo si provvede con le modalita' e i criteri stabiliti dagli articoli 56, 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Presso la sede centrale i comandi potranno essere effettuati entro i seguenti limiti numerici e di qualifica: personale dei ruoli delle carriere direttive con qualifica non superiore a quella di direttore di sezione o qualifica equiparata n. 1; personale dei ruoli delle carriere di concetto con qualifica non superiore a quella di primo segretario o qualifica equiparata n. 3; personale dei ruoli delle carriere esecutive n. 2; personale dei ruoli delle carriere ausiliarie n. 2.
Art. 12
I Centri provinciali per i sussidi audiovisivi sono istituiti con deliberazione del Consiglio di amministrazione su proposta del provveditore agli studi. La direzione del Centro provinciale per i sussidi audiovisivi e' conferita per incarico ad un preside o insegnante di ruolo delle scuole secondarie. L'incarico ha durata annuale e puo' essere confermato. Il direttore del Centro provinciale per i sussidi audiovisivi esercita in campo provinciale e in quanto possibili le stesse funzioni del direttore del Centro nazionale previsto dal precedente art. 10.
Art. 13
Ai Centri provinciali per i sussidi audiovisivi spetta principalmente: a) di organizzare le cineteche stabili e le filmoteche quali organi di distribuzione e di cultura, audiovisiva; b) di attuare l'incremento dello studio e dell'impiego nelle scuole dei sussidi audiovisivi e la piu' opportuna propaganda per l'aggiornamento didattico dello insegnamento; c) di sovraintendere a tutte le iniziative atte a regolare lo svolgimento delle radiotrasmissioni scolastiche, gli eventuali sviluppi del cinema ricreativo e della televisione educativa, del teatro, con finalita' artistica e letteraria, delle attivita' corali e di altre iniziative di esclusivo interesse scolastico e purche' sia sempre esclusa la finalita' di lucro. Il Centro nazionale sussidi audiovisivi puo' stabilire in sede di preventivo i limiti di somma entro i quali i Centri provinciali possano stipulare contratti e assumere impegni di natura finanziaria.
Art. 14
La scelta del direttore del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi avviene per concorso per titoli. Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti dei seguenti requisiti: a) appartenere al ruolo dei presidi o dei professori degli istituti medi superiori; b) essere forniti di sicura e riconosciuta competenza pedagogica, tecnica e cinedidattica.
Art. 15
Le domande di ammissione al concorso di cui al precedente art. 14, redatto su carte da bollo legate, devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Gabinetto del Ministro) entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli aspiranti al concorso debbono indicare nella domanda l'Istituto dove prestano effettivo servizio ed il preciso recapito per le eventuali comunicazioni relative al concorso stesso. Alla domanda devono essere allegati: a) copia dello stato di servizio rilasciato dagli organi competenti; b) titoli di studio in originale o in copia notarile; c) attestazione, su carta da bollo, rilasciata dalle competenti Direzioni generali del Ministero, in data noti anteriore a quella del decreto che indice il concorso, dalla quale risulti che l'aspirante trovasi in attivita' di servizio e non sottoposto a procedimento penale o disciplinare; d) curriculum documentato sull'attivita' o carriera didattica, in tre esemplari; e) ogni altro titolo o documento che l'aspirante intenda presentare e che ritenga utile agli effetti del concorso e particolarmente ai fini della valutazione di merito in relazione al disposto di cui alla lettera b) del precedente articolo. Entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle domande, gli aspiranti devono far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni, allegandone un elenco in triplice copia. Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettati manoscritti, dattiloscritti o bozze di stampa. I titoli, i documenti, le pubblicazioni che pervengono dopo il termine stabilito nel primo comma del presente articolo non possono essere presi in considerazione.
Art. 16
La Commissione giudicatrice del concorso, di cui al precedente articolo, bandito in conformita' delle norme vigenti per i concorsi universitari e' nominata dal Ministro per la pubblica istruzione e deve essere composta: a) da un professore ordinario di Universita' della Facolta' di lettere e filosofia avente trattamento economico non inferiore a quello previsto per il coefficiente 900 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19; b) da un professore ordinario di Universita' della Facolta' di ingegneria avente trattamento economico non inferiore a quello previsto per il coefficiente 500 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19; c) da un funzionario della carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione che rivesta qualifica non inferiore a quella di ispettore generale. Presidente della Commissione e' il professore universitario di cui alla lettera a) del presente articolo. Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate a un funzionario della carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione avente qualifica non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe. La Commissione di cui al presente articolo stabilisce preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli dei concorrenti con determinazione dei relativi punteggi e conseguentemente compila la graduatoria generale di merito secondo l'ordine dei punti. Le spese del concorso gravano sul bilancio del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti della Commissione giudicatrice e' effettuata in base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.
Art. 17
Il Ministro per la pubblica istruzione dispone con proprio decreto, di concerto con il Ministro per il tesoro, il comando per un triennio presso il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi del preside o professore primo classificato nella graduatoria di merito del concorso di cui ai precedenti articoli, affidandogli le funzioni di direttore del Centro stesso. La spesa per il trattamento economico spettante al preside o professore di cui al precedente comma, e' a carico dell'Ente con le modalita' stabilite dall'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 18
La disciplina produttiva del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi si svolge in ordine alle finalita' dell'Ente. Esso produce con i propri mezzi tecnici films di carattere didattico, educativo, scientifico e di volgarizzazione delle arti e scienze. I films vengono prodotti in proprio e secondo le necessita', in collaborazione con gli altri Enti.
Art. 19
I films prodotti sia in proprio che in collaborazione con altri Enti dal Centro nazionale per i sussidi audiovisivi sono classificati non commerciali e sono destinati: a) alle scuole di ogni ordine e grado; b) alle istituzioni culturali e scientifiche; c) alle scuole italiane e alle istituzioni italiane culturali e scientifiche operanti all'estero. I films stessi costituiscono materiale di scambio con l'estero e possono essere noleggiati o venduti in conformita' delle direttive deliberate dal Consiglio di amministrazione del Centro anche per tramite dei Centri provinciali.
Art. 20
Il regolamento organico del personale del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi, previsto dall'art. 11, primo comma, della legge 12 ottobre 1956, n. 1212, e' deliberato dal Consiglio di amministrazione del Centro ed e' approvato mediante decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro e con quello per il turismo e lo spettacolo.
SEGNI MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 118. - VILLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.