LEGGE 5 luglio 1964, n. 548

Type Legge
Publication 1964-07-05
Ultimo aggiornamento 1964-08-02
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È concesso all'istituto per la contabilità nazionale, a decorrere dall'esercizio 1963-64, un contributo annuo di lire 15.000.000. La somma prevista, dal precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

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