LEGGE 5 luglio 1964, n. 548
La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È concesso all'istituto per la contabilità nazionale, a decorrere dall'esercizio 1963-64, un contributo annuo di lire 15.000.000. La somma prevista, dal precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
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