LEGGE 5 luglio 1964, n. 557

Type Legge
Publication 1964-07-05
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. L'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma, è autorizzato ad elevare il proprio capitale, in una o più volte, da lire 2.160 milioni a lire 4.320 milioni. Le azioni dell'Istituto stesso potranno avere un valore nominale diverso da quello di lire 750, fissato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello, Stato 20 agosto 1947, n. 989. Sono autorizzate le conseguenti modifiche allo statuto dell'Istituto. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 luglio 1964 SEGNI MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE

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