DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1964, n. 567

Type DPR
Publication 1964-06-05
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 10 e 11 della legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 688;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i trasporti e per la aviazione civile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la difesa; Decreta:

Art. 1

Sono istituiti i ruoli organici delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria del personale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile - con la dotazione prevista per ciascuna carriera nelle tabelle allegate al presente decreto, vistate dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma precedente, nell'espletamento delle proprie funzioni, ha l'obbligo del volo. Allo stesso obbligo e tenuto il personale non appartenente ai detti ruoli, comunque in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile e relativi organi periferici.

Art. 2

I posti fuori ruolo, previsti nella tabella L allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, sono attribuiti al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Art. 3

I direttori centrali, di cui alla tabella L allegata al presente decreto, sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, sentito il Consiglio di amministrazione, tra gli ispettori generali ed equiparati dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Art. 4

L'accesso alle qualifiche iniziali delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva ha luogo mediante pubblico concorso per esami, eccetto che per quelle dei ruoli degli ispettori di volo e degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza, al volo per i quali ha luogo mediante concorso per titoli ed esami. L'accesso alla carriera ausiliaria ha luogo mediante concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 5

Per l'ammissione ai concorsi nei ruoli del personale della carriera direttiva, gli aspiranti devono aver conseguito, presso una Universita' od Istituto superiore dello Stato, il diploma di laurea. Il tipo di laurea e le relative specializzazioni sono stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile. Per un periodo di cinque anni, dall'entrata in vigore del presente decreto, ai concorsi per l'accesso nei ruoli degli ispettori di volo e degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo, sono ammessi gli aspiranti che abbiano conseguito il diploma di scuola media superiore e siano in possesso dei seguenti requisiti a) per il ruolo degli ispettori di volo: 1) ufficiale dell'Arma aeronautica ruolo naviganti che abbia conseguito almeno il grado di capitano e sia in possesso del brevetto di pilota civile di terzo grado; 2) pilota civile in possesso del brevetto di terzo grado. Tutti gli aspiranti devono possedere i requisiti professionali per l'esercizio delle attribuzioni di pilota professionista di prima classe di cui all'Annesso primo, quarta edizione e successivi emendamenti alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ed aver effettuato almeno mille ore di volo complessive. Si puo' prescindere dal possesso di tali requisiti per gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti, in servizio presso la soppressa Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici, da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge 30 gennaio 1963, n. 141. I vincitori dei concorsi dovranno frequentare, successivamente alla nomina, un corso in Italia o all'estero su indicazione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile e superarne i relativi esami finali. Nel caso di esito negativo di tale corso, resta in facolta' dell'Amministrazione di farlo ripetere o di risolvere il rapporto d'impiego con decreto motivato, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione. Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego, sara' corrisposta una indennita' pari a due mensilita' dello stipendio percepito. Dal corso di cui ai precedenti commi, possono essere dispensati, con giudizio motivato dell'Amministrazione, i vincitori di concorso abilitati all'esercizio delle funzioni di pilota di linea, ai sensi del citato Annesso alla Convenzione di Chicago; a) per il ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo: 1) ufficiale dell'Arma, aeronautica ruolo naviganti e ruolo servizi o del Genio aeronautico ruolo ingegneri o ruolo fisici e ruolo assistenti tecnici col grado di tenente o superiore; 2) dipendente civile in servizio presso il Ministero della difesa Aeronautica. Gli aspiranti appartenenti alle predette categorie devono aver frequentato e superato il corso per dirigente delle telecomunicazioni o quello per controllore della circolazione aerea, indetto dal Ministero della difesa Aeronautica, ed avere esercitato lodevolmente le relative mansioni per un periodo di non meno di cinque anni. Si puo' prescindere dal possesso di tali requisiti per il personale in servizio presso la soppressa Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici da almeno un anno alla, data di entrata in vigore della legge 30 gennaio 1963, n. 141, che abbia esercitato lodevolmente le mansioni specifiche del settore dell'assistenza al volo e del controllo della circolazione aerea. Sono ammessi ai concorsi anche gli aspiranti compresi nelle categorie di cui ai punti 1) e 2) della presente lettera b), che abbiano frequentato e superato corsi similari all'estero, purche' la frequenza e l'esito del corso siano certificati dal Ministero della difesa Aeronautica o dall'Autorita' consolare italiana all'estero; 3) piloti civili in possesso del brevetto di terzo grado, purche' forniti dei requisiti professionali per lo esercizio delle attribuzioni di pilota professionista, di cui al citato Annesso primo. I vincitori di concorsi appartenenti alla categoria di cui al punto 3) della presente lettera b) dovranno frequentare, successivamente alla nomina, un corso in Italia o all'estero su indicazione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile e superare i relativi esami finali. Nel caso di esito negativo di tale corso, resta in facolta' dell'Amministrazione di farlo ripetere o di risolvere il rapporto d'impiego con decreto motivato, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione. Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego, sara' corrisposta una indennita' pari a due mensilita' dello stipendio percepito. Nella prima, attuazione dei ruoli, possono essere banditi concorsi per non piu' di meta' dei posti disponibili anche per la qualifica di ispettore di prima classe cui sono ammessi gli aspiranti in possesso dei requisiti previsti nei numeri 1) e 3) della lettera b).

Art. 6

Per l'amministrazione ai concorsi nei ruoli del personale della carriera di concetto, gli aspiranti devono aver conseguito il diploma di scuola media superiore. Il tipo di diploma e l'eventuale specializzazione sono stabiliti nel decreto che indice il concorso.

Art. 7

Per l'ammissione ai concorsi nei ruoli del personale della carriera esecutiva, gli aspiranti devono aver conseguito il diploma di scuola media inferiore.

Art. 8

Per l'ammissione ai concorsi nel ruolo del personale della carriera ausiliaria, gli aspiranti devono aver conseguito la licenza di scuola elementare.

Art. 9

Nei bandi di concorso, viene determinata la ripartizione dei posti fra candidati in possesso dei titoli di studio e delle specializzazioni richiesti.

Art. 10

Con il regolamento da emanare ai sensi dell'art. 161 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, saranno stabilite le attivita' professionali che i funzionari appartenenti ai ruoli degli ispettori di volo e degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo devono aver svolto per essere ammessi ai vari scrutini, concorsi ed esami di promozione, nonche' le prove che i predetti funzionari dovranno sostenere per superare i concorsi e gli esami citati. I funzionari appartenenti al ruolo degli ispettori di volo hanno obbligo di pilotaggio fino al compimento del 60° anno di eta'. Dopo tale data vengono impiegati in attivita' non di pilotaggio di competenza del ruolo stesso sono ugualmente impiegati nelle stesse attivita' i funzionari appartenenti al predetto ruolo che, per cause di servizio o per sopraggiunta infermita', non siano piu' riconosciuti idonei al pilotaggio.

Art. 11

La prima formazione dei ruoli organici di cui alle tabelle annesse avverra' mediante: a) trasferimento, a domanda, nei ruoli e nelle qualifiche corrispondenti in base all'annessa tabella XIII di equiparazione del personale civile dei ruoli organici del Ministero della difesa Aeronautica; b) concorsi per titoli riservati agli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e, per titoli e per esame speciale, riservati agli ufficiali in ausiliaria e della riserva; c) concorsi, per titoli e per esame speciale, riservati al personale dei ruoli aggiunti delle carriere direttiva e di concetto del Ministero della difesa-Aeronautica. Tali concorsi saranno espletati dopo il trasferimento, nei ruoli dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, del personale di cui al punto a). I posti disponibili dopo i trasferimenti predetti, verranno messi a concorso nella misura di non piu' di due quinti per il personale militare partecipante ai due predetti concorsi e di non piu' di due quinti per il personale dei ruoli aggiunti del Ministero della difesa Aeronautica, partecipante ai concorsi di cui alla lettera c). I concorsi riservati al personale militare, potranno concernere le qualifiche corrispondenti ai gradi rivestiti alla data di scadenza di ciascun bando di concorso, secondo l'assimilazione di cui all'annessa tabella XIV. I concorsi riservati al personale dei ruoli aggiunti non potranno concernere qualifiche rispettivamente superiori ad ispettore di prima classe od equiparata per la carriera direttiva ed a segretario od equiparato per la carriera di concetto. I trasferimenti ed i concorsi di cui al presente articolo sono riservati al personale in servizio presso la soppressa Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo presso i relativi organi periferici, da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge 30 gennaio 1963, n. 141.

Art. 12

La domanda intesa ad ottenere il trasferimento di cui alla lettera a) dell'articolo precedente dovra' essere redatta in carta legale, indirizzata al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile - ed essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a pena di decadenza, ovvero trasmessa al predetto Ispettorato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il trasferimento nel ruoli organici nelle carriere e qualifiche previste dalle tabelle allegate al presente decreto, sara' disposto con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per la difesa. Gli impiegati trasferiti nei ruoli dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile ai sensi del precedente comma, conservano l'anzianita' nelle rispettive qualifiche e la relativa posizione di ruolo posseduta all'atto del loro trasferimento dai ruoli del Ministero della difesa Aeronautica a quelli del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Art. 13

I titoli soggetti a valutazione, ai fini dei concorsi di cui all'art. 11, lettere b) e, c), sono i seguenti: a) durata e qualita' del servizio prestato nell'Amministrazione dello Stato; b) durata e qualita' del servizio prestato presso la soppressa Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile e relativi organi periferici; c) ogni altro titolo dal quale possano trarsi elementi utili per la valutazione del candidato, in rapporto al ruolo cui egli aspira ed in relazione alle esigenze funzionali dei singoli servizi. Nei bandi di concorso, verranno determinati i criteri di valutazione per l'attribuzione del punteggio a ciascuno dei predetti titoli.

Art. 14

Il colloquio previsto per l'esame speciale dei concorsi riservati al personale civile dei ruoli aggiunti delle carriere direttiva e di concetto ed agli ufficiali in ausiliaria e della riserva, vertera' sui servizi di istituto dell'Ispettorato, generale dell'aviazione civile, secondo i programmi stabiliti nei relativi bandi.

Art. 15

Le Commissioni dei concorsi di cui ai precedenti articoli sono composte come segue: a) Carriera direttiva-amministrativa: Presidente: un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o un magistrato ordinario di qualifica corrispondente; Membri: il direttore generale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile; due funzionari della carriera direttiva-amministrativa, con qualifica non inferiore ad ispettore capo od equiparata in servizio presso l'Ispettorato generale della aviazione civile; un ufficiale dell'Arma aeronautica ruolo naviganti o Genio aeronautico ruolo ingegneri di grado non inferiore a colonnello in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile; Segretario: un funzionario della carriera direttiva-amministrativa con qualifica non inferiore ad ispettore di prima classe od equiparata in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile. b) Carriera direttiva-tecnica e carriera direttiva della navigazione: Presidente: un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o un magistrato ordinario di qualifica corrispondente; Membri: il direttore generale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile; un ufficiale generale dell'Aeronautica militare, esperto nei servizi delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo; un ufficiale generale del Genio aeronautico ruolo ingegneri in servizio permanente od in ausiliaria o della riserva che abbia prestato servizio per almeno un anno presso la soppressa Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo, ovvero un ufficiale generale del Genio aeronautico ruolo ingegneri appartenente alla seconda categoria; un funzionario della carriera direttiva-amministrativa con qualifica, non inferiore ad Ispettore generale in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile. Il personale militare non in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile e' designato dal Ministro per la difesa; Segretario: un funzionario della carriera direttiva-amministrativa con qualifica non inferiore ad ispettore di prima classe od equiparata in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile; c) Carriera direttiva dei direttori di aeroporto: Presidente: un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o un magistrato ordinario di qualifica corrispondente; Membri: il direttore generale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile; due funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore capo od equiparata in servizio presso l'ispettorato generale dell'aviazione civile; un ufficiale dell'Arma, aeronautica ruolo naviganti o Genio aeronautico ruolo ingegneri di grado non inferiore a colonnello in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile; Segretario: un funzionario della, carriera direttiva-amministrativa con qualifica non inferiore ad ispettore di prima classe od equiparata in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile; d) Carriera di concetto: Presidente: un funzionario della carriera direttiva-amministrativa con qualifica non inferiore ad ispettore generale in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile; Membri: quattro funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore principale od equiparato in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile; Segretario: un funzionario della carriera direttiva-amministrativa con qualifica non inferiore ad ispettore di seconda classe od equiparata in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Art. 16

Le Commissioni dei concorsi per titoli, riservati ai sottufficiali in servizio permanente, sono composte come segue: Presidente: un funzionario della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore capo od equiparata in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile; Membri: quattro funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore principale od equiparata in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile; Segretario: un funzionario della carriera, direttiva-amministrativa, con qualifica non inferiore ad ispettore di seconda classe od equiparata in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile. I concorsi di cui al precedente comma potranno concernere le qualifiche di archivista capo e primo archivista e di assistente capo e primo assistente nel ruolo degli assistenti al traffico e del personale d'archivio e vi saranno ammessi rispettivamente gli aiutanti di battaglia ed i marescialli di prima classe appartenenti alle categorie piloti e di governo, nonche' le qualifiche di assistente capo e primo assistente nel ruolo degli assistenti tecnici e vi saranno ammessi rispettivamente gli aiutanti di battaglia e marescialli di prima classe appartenenti alle categorie piloti e specialisti.

Art. 17

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.