DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1964, n. 571

Type DPR
Publication 1964-06-14
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940 n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 10. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

12) Criminologia;

13) Diritto fallimentare 14) Diritto penale militare 15) Diritto pubblico romano;

16) Esegesi delle fonti del diritto italiano;

17) Sociologia del diritto;

18) Teoria generale del diritto.

Art. 29. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti quelli di:

16) Etnologia;

17) Filosofia della scienza;

18) Storia della filosofia antica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 14 giugno 1964

SEGNI

GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 15 luglio 1964 Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 154. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940 n. 1471, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 10. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di: 12) Criminologia; 13) Diritto fallimentare 14) Diritto penale militare 15) Diritto pubblico romano; 16) Esegesi delle fonti del diritto italiano; 17) Sociologia del diritto; 18) Teoria generale del diritto. Art. 29. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti quelli di: 16) Etnologia; 17) Filosofia della scienza; 18) Storia della filosofia antica.

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 luglio 1964

Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 154. - VILLA

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