DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1964, n. 586
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 6 della legge 30 novembre 1961, n. 1326;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Art. 1
Ai fini della liquidazione delle indennita' e dei premi di cui all'art. 4 della legge 30 novembre 1961, n. 1326: a) il periodo di servizio di durata superiore a sei mesi, e' computato per un anno intero; b) il periodo di sospensione penale e disciplinare dall'impiego e dal servizio non e' computato. Parimenti non e' computato il periodo di sospensione precauzionale dall'impiego o dal servizio seguito da condanna penale o da sanzioni disciplinari di stato.
Art. 2
La misura della liquidazione spettante agli iscritti alla Cassa ufficiali della Guardia di finanza e al Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza per ogni anno di servizio prestato nel Corpo viene stabilita in ciascun esercizio finanziario, con l'osservanza delle norme seguenti: a) si accerta l'entita' delle entrate affluite a ciascun ente, ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1961, n. 1326, nei tre esercizi finanziari precedenti a quello in corso e se ne determina la media annuale. A tal fine le entrate annuali sono calcolate al netto della quota destinata al fondo di riserva ed aumentate dell'avanzo netto di gestione di cui al successivo art. 3; b) si determina la media annuale delle cessazioni dal servizio verificatesi nello stesso triennio, in ciascun grado; c) si determina il numero massimo degli anni di servizio che e' possibile prestare in ciascun grado, deducendolo dalla differenza tra il limite di eta' stabilito per il collocamento a riposo e quello minimo richiesto per l'arruolamento nel Corpo; d) si moltiplicano fra di loro le cifre che, ai sensi delle precedenti lettere b) e c), indicano, per ciascun grado, la media delle cessazioni dal servizio e il periodo massimo di permanenza in servizio. I relativi prodotti sono aumentati, per gli iscritti al Fondo di previdenza, di due o di quattro decimi per i gradi nei quali il periodo massimo di permanenza in servizio sia superiore, rispettivamente a 30 ed a 35 anni. Si sommano quindi i prodotti ottenuti; e) si divide la media delle entrate, determinata ai sensi della lettera a), per la somma determinata ai sensi della precedente lettera d). Il quoziente cosi' ottenuto rappresenta la misura della liquidazione per ogni anno di servizio. Tale cifra, per gli iscritti al Fondo di previdenza e' aumentata di due o di quattro decimi, a seconda che il numero degli anni di servizio prestati sia superiore rispettivamente, a 30 oppure a 34 anni e sei mesi. La somma complessiva destinata a permettere le singole liquidazioni viene iscritta nell'annuale bilancio di previsione.
Art. 3
Dalle entrate annuali di cui all'art. 4 della legge 30 novembre 1961, n. 1326, della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza, e' dedotta una somma pari al 5% per costituire un fondo di riserva fino a che questo non abbia raggiunto un importo pari alla media di tali entrate nel triennio precedente. I Consigli di amministrazione dei due Enti possono stabilire che i rispettivi tondi di riserva siano portati ad una consistenza maggiore, purche' questa non superi il triplo del minimo anzidetto. Fino al raggiungimento dei limiti suddetti sono utilizzati gli eventuali avanzi di gestione risultanti alla fine di ogni esercizio. I fondi di riserva sono impiegati: a) per integrare la liquidazione spettante per ogni anno di servizi o quando risulti di misura inferiore di almeno il 15% a quella erogata nell'esercizio precedente; b) per far fronte a maggiori erogazioni determinate da cessazioni dal servizio superiori alla media triennale calcolata nelle previsioni. I fondi di riserva, se vengono diminuiti per qualsiasi ragione devono essere reintegrati a norma del primo comma. ((I consigli di amministrazione dei due enti, valutata la consistenza dei rispettivi fondi di riserva e l'entita' delle entrate e delle spese preventivate per l'anno cui si riferisce il bilancio di previsione, possono, ispirandosi anche a criteri perequativi: a) aumentare la percentuale delle entrate annuali da assegnare ai fondi di riserva; b) determinare la percentuale di tali fondi da impiegare rispettivamente per le finalita' di cui al comma secondo; c) diminuire la misura della liquidazione da erogare, calcolata ai sensi dell'art. 2, qualora l'importo complessivo da destinare nel bilancio di previsione per soddisfare l'esigenza non trovi copertura con le entrate preventivate ed eventualmente con la parte dei fondi di riserva disponibili, in una previsione almeno triennale. Le deliberazioni dei consigli di amministrazione sono sottoposte all'approvazione del Ministro delle finanze.))
Art. 4
Le indennita' e i premi di cui all'art. 4 della legge 30 novembre 1961, n. 1326, sono corrisposti agli iscritti alla Cassa ufficiali e al Fondo di previdenza cessati dal servizio a decorrere dal 12 gennaio 1962.
SEGNI MORO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 158. - VILLA
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