DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1964, n. 602
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, col quale e' stata riconosciuta la personalita' giuridica all'Ente autonomo "Fiera internazionale di Genova", con sede in Genova, e ne e' stato approvato lo statuto, e 9 luglio 1938, n. 836, contenente modifiche allo statuto stesso; Vista la deliberazione 27 giugno 1963, del commissario straordinario dell'Ente, riguardante l'approvazione del nuovo statuito; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: E' approvato l'unito statuto dell'Ente autonomo "Fiera internazionale di Genova", con sede in Genova, che sostituisce quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, successivamente modificato. L'allegato statuto, composto di diciotto articoli, sara' vistato dal Ministro per l'industria e per il commercio.
SEGNI MEDICI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 174. - VILLA
Statuto dell'Ente autonomo Fiera internazionale di Genova-art. 1
Statuto dell'Ente autonomo "Fiera internazionale di Genova" Art. 1. E' costituito, con sede in Genova, l'Ente autonomo "Fiera internazionale di Genova".
Statuto dell'Ente autonomo Fiera internazionale di Genova-art. 2
Art. 2. Scopo dell'Ente e' di provvedere alla organizzazione ed allo svolgimento in Genova, con periodicita' possibilmente annuale, di una fiera internazionale delle attivita' e produzioni connesse con le comunicazioni marittime ed aeree e le telecomunicazioni. Le manifestazioni organizzate dall'Ente dovranno, in ogni caso, avere effettiva portata internazionale. L'Ente potra', inoltre, assumere e svolgere ogni altra iniziativa legata al proprio scopo. L'Ente svolge attivita' di interesse pubblico e non ha fini di lucro.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera internazionale di Genova-art. 3
Art. 3. Sono fondatori dell'Ente: il comune di Genova, la provincia di Genova, la Camera di commercio, industria, ed agricoltura di Genova, il Consorzio autonomo del porto di Genova e l'Ente provinciale per il turismo di Genova. Potranno aderire all'Ente "Fiera internazionale di Genova", in qualita' di sostenitori, altri enti privati o pubblici, societa' o persone che ne facciano richiesta e la cui domanda sia accolta con deliberazione della Giunta esecutiva, che dovra' essere successivamente ratificata dal Consiglio generale. I sostenitori dovranno impegnarsi a contribuire al finanziamento delle attivita' ed iniziative dell'Ente, nei modi e nella misura da concordarsi all'atto dell'ammissione e, in ogni caso, col versamento di una quota non inferiore a L. 1.000.000 una tantum, ed a L. 300.000 annue, per non meno di cinque anni. Sara', inoltre, considerato benemerito dell'Ente ogni altro ente pubblico o privato, societa' o persona che versi una tantum una somma da stabilirsi all'atto della ammissione. L'organizzazione delle manifestazioni patrocinate dall'Ente dovra' essere, in ogni caso, affidata esclusivamente ad enti o persone offerenti tutte le necessarie garanzie di carattere tecnico, finanziario e morale.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera internazionale di Genova-art. 4
Art. 4. Il patrimonio dell'Ente e' costituito: a) dal capitale inizialmente conferito da ciascuno degli Enti fondatori nel complessivo ammontare di lire cinquantamilioni, cosi' ripartito: 7/22 - L. 16.000.000 dal comune di Genova; 5/22 - L. 11.000.000 dalla provincia di Genova; 4/22 - L. 9.000.000 dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Genova; 3/22 - L. 7.000.000 dal Consorzio autonomo del porto di Genova; 3/22 - L. 7.000.000 dall'Ente provinciale per il turismo di Genova; b) dal capitale di lire duecentomilioni, conferito successivamente dagli Enti fondatori, mediante il versamento, a partire dal 30 giugno 1960, di n. 5 quote annue di lire quarantamilioni ciascuna, cosi' riportate: 7/22 - L. 12.700.000 dal comune di Genova; 5/22 - L. 9.100.000 dalla provincia di Genova; 4/22 - L. 7.300.000 dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Genova; 3/22 - L. 5.450.000 dal Consorzio autonomo del porto di Genova; 3/22 - L. 5.450.000 dall'Ente provinciale per il turismo di Genova; c) dalla quota di attivita' netta di ciascun esercizio da riservarsi ad incremento del patrimonio, ai sensi dell'art. 16 del presente statuto. L'Ente sara' dotato di un quartiere fieristico stabile, funzionalmente idoneo, rispetto ai programmi che esso intende realizzare. Sono assicurati, a cura dei fondatori e degli aderenti, i mezzi finanziari iniziali per l'esercizio della sua attivita', indipendentemente da ogni eventuale contributo finanziario da parte dello Stato.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera internazionale di Genova-art. 5
Art. 5. Alla gestione dell'Ente si provvede: a) con la rendita netta del patrimonio; b) con il ricavo del fitto degli stands, spazi ed aree, della pubblicita' e di ogni altra concessione; c) con i proventi dei biglietti di ingresso, degli abbonamenti e di ogni altra iniziativa fieristica; d) con i contributi che verranno successivamente conferiti dagli enti fondatori, dai sostenitori, dai benemeriti o da altri enti o persone.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera internazionale di Genova-art. 6
Art. 6. Sono organi dell'Ente: il presidente; il Consiglio generale; la Giunta esecutiva; il Collegio dei revisori dei conti; il segretario generale.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera internazionale di Genova-art. 7
Art. 7. Il presidente e' nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio. Egli convoca e presiede le sedute della Giunta esecutiva e quelle del Consiglio generale: ha la legale rappresentanza dell'Ente e sottoscrive le deliberazioni e gli atti che lo obbligano; dura in carica tre anni e puo' essere confermato. Il Ministro per l'industria e per il commercio provvede, inoltre, su proposta del Consiglio generale dell'Ente, alla nomina di due vice presidenti. Essi coadiuvano il presidente e possono essere da questo delegati, a qualsiasi effetto, a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza. In mancanza di delega, le funzioni presidenziali vengono esercitate dal vice presidente piu' anziano nella carica, o in caso di parita' di anzianita' di carica, dal piu' anziano di eta'. Anche i vice presidenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera internazionale di Genova-art. 8
Art. 8. Il Consiglio generale e' nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio e comprende, oltre al presidente ed ai vice presidenti: 1) sette rappresentanti del comune di Genova; 2) cinque rappresentanti della provincia di Genova; 3) quattro rappresentanti della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova; 4) tre rappresentanti del Consorzio autonomo del porto di Genova; 5) tre rappresentanti dell'Ente provinciale per il turismo di Genova; 6) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 7) un rappresentante del Ministero degli affari esteri; 8) un rappresentante dei Ministero delle finanze; 9) un rappresentante del Ministero del tesoro; 10) un rappresentante del Ministero della difesa-aeronautica; 11) un rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; 12) un rappresentante del Ministero della marina mercantile; 13) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio; 14) un rappresentante degli armatori; 15) un rappresentante degli industriali; 16) un rappresentante dei commercianti; 17) un rappresentante degli artigiani; 18) un rappresentante dei lavoratori; 19) un rappresentante dei dirigenti di azienda dell'industria o del commercio; 20) un rappresentante degli espositori. I componenti di cui ai numeri da 1) a 13) sono designati dai rispettivi Enti o Amministrazioni. I componenti di cui ai numeri da 14) a 19) sono scelti dal Ministro per l'industria e per il commercio, tra gli appartenenti alle rispettive categorie, su terne proposte dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale, avuto anche riguardo all'importanza delle organizzazioni stesse. Il componente di cui al n. 20) e' designato dagli espositori medesimi, mediante votazione da effettuarsi su invito del Presidente dell'Ente. La prima designazione avra' luogo ad avvenuta chiusura delle iscrizioni alla prima "Fiera internazionale di Genova". Tutti i componenti del Consiglio generale durano in carica tre anni e possono essere confermati. In caso di vacanza si procede alla sostituzione con le stesse modalita' prescritte per la nomina: il nominato in sostituzione dura in carica per il periodo per il quale sarebbe ancora restato in carica il consigliere sostituito.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera internazionale di Genova-art. 9
Art. 9. Il Consiglio generale ha i piu' ampi poteri per il raggiungimento degli scopi dell'Ente; ne fissa le direttive, delibera silla attivita' da svolgere e prende tutti i provvedimenti necessari. Esso viene convocato dal presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno e, in ogni caso, entro il 31 ottobre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo ed entro il 30 aprile dell'anno successivo per l'approvazione del consuntivo, morale e finanziario dell'Ente. E', inoltre, convocato ogni volta che ne faccia richiesta motivata al presidente la Giunta esecutiva o il Collegio dei revisori dei conti o almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera internazionale di Genova-art. 10
Art. 10. La Giunta esecutiva e' composta dal presidente, dai due vice presidenti e da otto membri (almeno quattro dei quali scelti fra i rappresentanti degli enti fondatori), nominati dal Consiglio, a scrutinio segreto, tra i propri componenti. La Giunta provvede alla esecuzione dei deliberati del Consiglio ed all'ordinaria gestione dell'Ente. Essa puo' anche sostituirsi al Consiglio per gli atti di gestione straordinaria, che rivestano carattere di urgenza, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima adunanza.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera internazionale di Genova-art. 11
Art. 11. Gli avvisi di convocazione per le riunioni del Consiglio generale sono diramati almeno dieci giorni prima delle adunanze cui si riferiscono; in caso di urgenza, il Consiglio puo' essere convocato telegraficamente, con soli tre giorni di preavviso. La Giunta esecutiva e' convocata, previo tempestivo avviso, dal presidente, secondo la necessita' o quando ne facciano domanda almeno due dei suoi membri. Gli avvisi di convocazione debbono sempre prevedere la prima e la seconda convocazione. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti, rispettivamente del Consiglio generale e della Giunta esecutiva; la seconda convocazione, che dovra' avere luogo non prima del giorno successivo a quello della prima convocazione, sara' valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti rispettivamente dell'uno e dell'altro Collegio. Tutte le deliberazioni, sia in prima sia in seconda convocazione, sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede la seduta ed ha il compito di farne constatare la validita'. Delle deliberazioni adottate e degli affari trattati e' redatto, in ogni caso, apposito verbale firmato da chi presiede o dal segretario generale.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera internazionale di Genova-art. 12
Art. 12. Il Segretario generale e' nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il competente organo consultivo ministeriale, su proposta del presidente dell'Ente che dovra' a sua volta aver sentito in merito il Consiglio generale. Egli e' capo del personale e degli uffici dell'Ente ed esercita le funzioni di segretario per tutto quanto concerne le adunanze e le deliberazioni del Consiglio generale e della Giunta esecutiva. Il Consiglio generale e la Giunta esecutiva possono valersi della collaborazione di esperti, appartenenti alle varie categorie merceologiche degli espositori, ed affidare loro eventuali incarichi di indole esclusivamente tecnica. L'attivita' degli esperti investiti di tali incarichi sara' disciplinata dal regolamento della Fiera.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera internazionale di Genova-art. 13
Art. 13. Le funzioni di presidente, di vice presidente, di componente la Giunta esecutiva e di Consiglio sono gratuite.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera internazionale di Genova-art. 14
Art. 14. Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, su designazione delle Amministrazioni interessate; esso e' composto da cinque membri effettivi: 1) uno in rappresentanza del Ministero del tesoro; 2) uno in rappresentanza del Ministero della marina mercantile; 3) uno in rappresentanza del comune di Genova; 4) uno in rappresentanza della provincia di Genova; 5) uno in rappresentanza della Camera, di commercio, industria ed agricoltura di Genova. Al rappresentante del Ministero del tesoro spetta la funzione di presidente del Collegio dei revisori dei conti. Con lo stesso decreto sono nominati due revisori dei conti supplenti (uno dei quali in rappresentanza dell'Amministrazione dello Stato e l'altro in rappresentanza degli Enti fondatori) che entrano in funzione in caso di impedimento o di vacanza di uno o piu' revisori dei conti effettivi. I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi hanno i poteri e gli obblighi previsti dagli [articoli 2403 e seguenti del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2403), in quanto applicabili.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera internazionale di Genova-art. 15
Art. 15. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio generale e' convocato per l'esame e la approvazione dei bilancio preventivo dell'esercizio successivo. I conti ed il bilancio consuntivo sono approvati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono. I bilanci preventivi ed i consuntivi sono trasmessi al Ministero dell'industria e del commercio rispettivamente entro il 15 dicembre ed entro il 15 giugno di ogni anno, per la superiore approvazione ai sensi di legge. Debbono essere, inoltre, sottoposte all'approvazione dello stesso Ministero le deliberazioni che impegnino il bilancio per oltre un esercizio.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera internazionale di Genova-art. 16
Art. 16. Le eccedenze attive di ciascuno esercizio sono devolute per il 90% ad ammortamenti, incrementi patrimoniali e costituzione di riserve, nella misura che sara' anno per anno stabilita dal Consiglio generale. Per il restante 10% esse resteranno a disposizione della Giunta esecutiva anche per eventuali gratificazioni e provvidenze al personale dell'Ente, nonche' per elargizioni ad opere di pubblica assistenza.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera internazionale di Genova-art. 17
Art. 17. Il Consiglio generale, con i voti di almeno i quattro quinti dei consiglieri in carica, puo' deliberare lo scioglimento dell'Ente. L'Ente potra', altresi', essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, per manifesta impossibilita' di raggiungere i propri fini o per motivi di interesse pubblico, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, il quale provvede, in tal caso, con proprio decreto, sentite le Amministrazioni interessate, alla nomina del liquidatore. Il rendiconto finale presentato dal liquidatore e' soggetto all'approvazione dello stesso Ministro. Le attivita' risultanti dopo il soddisfacimento dei creditori ed il rimborso delle quote di partecipazione ai fondatori saranno devoluti a scopi culturali od assistenziali, nell'ambito della citta' di Genova o della Liguria. Il Ministro per l'industria e per il commercio puo', inoltre, nel caso di impossibilita' di funzionamento dell'amministrazione ordinaria o di gravi irregolarita', affidare la straordinaria amministrazione dell'Ente, sentite le Amministrazioni interessate, ad un proprio commissario per in periodo non superiore a sei mesi.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera internazionale di Genova-art. 18
Art. 18. Le modifiche eventuali al presente statuto sono adottate dal Consiglio generale, con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri in carica e di voti della maggioranza degli intervenuti. Esse sono sottoposte alle superiori approvazioni a termini di legge. Visto, il Ministro per l'industria e per il commercio
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