LEGGE 18 luglio 1964, n. 609

Type Legge
Publication 1964-07-18
Ultimo aggiornamento 2008-12-22
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il contributo annuo, concesso all'istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) con legge 30 luglio 1959, n. 616, è elevato da lire 100 milioni a lire 250 milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1963-64.

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