LEGGE 18 luglio 1964, n. 609
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il contributo annuo, concesso all'istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) con legge 30 luglio 1959, n. 616, è elevato da lire 100 milioni a lire 250 milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1963-64.
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