LEGGE 5 luglio 1964, n. 626

Type Legge
Publication 1964-07-05
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata la concessione di un contributo ordinario annuo di 30 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1963-64 a favore della Lega navale italiana, ente di diritto pubblico, affinchè, nel quadro dei suoi compiti istituzionali, l'ente provveda in particolare alla propaganda marinara fra, i giovani mediante pubblicazioni, tabelle divulgative inerenti alla sicurezza della vita umana in mare, conferenze, viaggi premio marittimi e addestramento su piccole imbarcazioni.

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