LEGGE 5 luglio 1964, n. 627
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Le obbligazioni emesse dagli istituti regionali per il credito a medio termine alle piccole e medie imprese, di cui alle leggi 22 giugno 1950, n. 445, 13 marzo 1953, n. 208 e 31 luglio 1957, n. 742, già costituiti con particolari provvedimenti o da costituirsi, sono parificate ad ogni effetto alle cartelle fondiarie. Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione ha facoltà di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche Amministrazioni. Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza sociale, nonchè gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni dei detti istituti regionali. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 luglio 1964 SEGNI MORO - MEDICI - TREMELLONI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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