LEGGE 6 luglio 1964, n. 634

Type Legge
Publication 1964-07-06
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento degli istituti di istruzione secondaria superiore, i professori di lingua straniera assegnati al ruolo A, a norma dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1961, n. 128, e i professori appartenenti a ruoli transitori ordinari annessi a quelli degli insegnanti della scuola media, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 815, i quali anteriormente all'entrata in vigore della legge 22 settembre 1960, n. 1079, completavano l'orario di servizio nei ginnasi e negli istituti medi di secondo grado, possono essere utilizzati, per completamento d'orario, fino ad un massimo di 18 ore settimanali nelle classi dei ginnasi, nella prima classe dei licei scientifici, nel primo biennio degli istituti magistrali, o negli istituti tecnici, limitatamente, in quest'ultimo caso, alla prima lingua. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 luglio 1964 SEGNI MORO - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE

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