LEGGE 6 luglio 1964, n. 635
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. In deroga a quanto disposto dal capo III del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, la spesa di lire 250 milioni relativa ad opere marittime indispensabili ed urgenti eseguite nei porti di Monfalcone e Grado situati oltre il confine orientale esistente prima della guerra 1915-18, è assunta a totale carico dello Stato. Detta spesa graverà sul capitolo 140 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 luglio 1964 SEGNI MORO - PIERACCINI - TAVIANI - COLOMBO - SPAGNOLLI Visto, il Guardasigilli: REALE
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