DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1964, n. 653

Type DPR
Publication 1964-07-29
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e da' esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e da' esecuzione al Protocollo di ratifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunita' della Comunita'; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio di Europa;

Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee;

Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che da' applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' di apportare modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti, in conformita' di analoghe decisioni della Comunita' Economica Europea ed in relazione a particolari necessita' dell'economia nazionale;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

Dal 1 luglio 1964 e fino al 30 giugno 1967, i dazi previsti dalla tariffa doganale comune della Comunita' Economica Europea posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584 e successive aggiunte e modificazioni, per i prodotti elencati nell'annessa tabella A, firmata dal Ministro per le finanze, sono temporaneamente ridotti alla misura indicata per ciascun prodotto nella tabella stessa.

Art. 2

Dal 1 luglio 1964 e fino al 30 giugno 1967, il regime daziario previsto dalla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni, per i prodotti elencati nell'annessa tabella B, firmata dal Ministro per le finanze, provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunita', si applica temporaneamente nella misura indicata per ciascun prodotto nella tabella, stessa.

Art. 3

Dal 1 luglio 1961 e fino al 30 giugno 1965, il regime daziario previsto dalla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni per i prodotti compresi nelle voci elencate nell'annessa tabella C, firmata dal Ministro per le finanze, si applica temporaneamente nella misura fissata per ciascuna voce nella tabella stessa.

Art. 4

Per i sottoindicati prodotti provenienti da Paesi estranei alla Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio il regime daziario previsto dalla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni, si applica temporaneamente, dal 1 luglio 1964 al 31 dicembre 1964, nella misura per ciascuno indicata: 1% inclusi di titanio e da 0,5% a 1% inclusi di vanadio (voce di tariffa 73.01-D-I) . . . . . . . . . . . . . . . . 1% sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio (coils di qualita Siemens-Martin o L/D, di larghezza tra mm. 700 e mm. 1.100 e di spessore tra mm. 1,8 e mm. 2,2 (voce di tariffa ex 73.08-A) nei limiti di un contingente di tonnellate 30.000, riservato alle aziende sprovviste di acciaieria, ma dotate di impianti per la laminazione a freddo di coils per la produzioni di lamierini laminati a freddo, destinati, in tutto o in parte, alla fabbricazione con impianti propri, di banda stagnata, lamierini zincati e piombati, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze. . . . . . . . . . . 5% lamiere dette "magnetiche", aventi, qualunque sia il loro spessore, na perdita in Watt per kg. non superiore a 0,75 Watt - lamiere a cristalli orientati - (voci di tarif- fa 73.13-A-I; 73.15-B-VI-a-1) nei limiti di un contingente globale di tonnellate 1200, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze. . . 3% vergella di acciaio fino al carbonio, semplicemente laminata a caldo, del diametro compreso fra mm. 4,5 e mm. 6 e del tenore in carbonio compreso fra 0,62% e 0,74% (voce di tariffa ex 73.15-A-IV-b), destinata all'industria dei pneumatici, nei limiti di un contingente di tonnellate 2500, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabi- lirsi dal Ministro per le finanze . . . . . . . . . . . . . esenzio ne rotaie usate (voce di tariffa 73.16-A-II-b) . . . . . . 6%

Art. 5

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1964, per l'etilbenzolo destinato alla fabbricazione della gomma sintetica (voce di tariffa 29.01-D-II-b-1) proveniente dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunita', si applica temporaneamente il dazio del 4% sul valore, nei limiti di un contingente di tonnellate 18.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.((2))

Art. 6

Il contingente stabilito per l'anno 1964 con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1963, n. 1862, per la importazione in esenzione da dazio di tereftalato di dimetile (voce di tariffa ex 29.15-C-II-a-2) proveniente dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea scortato dai certificati prescritti e destinato alla fabbricazione di politereftalato di glicole, e' aumentato da quintali 20.000 a quintali 36.000.

Art. 7

L'esenzione daziaria per la carta giapponese destinata alla fabbricazione di budella artificiali (voce di tariffa ex 48.01-E-II-h-3-bb) disposta, per tutte le provenienze, con l'art 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1963, n. 1862, e' prorogata al 31 dicembre 1964.

Art. 8

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1964, e' temporaneamente sospesa l'applicazione del dazio per gli agenti conservatori a base di fenoli alchilati (voce di tariffa ex 38.19-Q-IV-n) e per la metilidrossietilcellulosa (voce di tariffa ex 39.03-E-I-b) limitatamente alle provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea scortate dai certificati prescritti.

Art. 9

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni: a) ai prodotti compresi nelle sottoindicate voci di tariffa, provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunita', si applicano i dazi indicati a fianco di ciascuna voce: 28.20-A-I-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11% 28.29-B-III-a-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% 29.06-B-IV-b-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13% 29.24-A-I-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11% 38.05-B-I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7% 79.03-B-I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,1 0% b) la numerazione statistica, la denominazione delle merci ed i dazi della voce di tariffa 39.01-B-VIII-b, sono modificati come segue: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- ((1))

Art. 10

Salvo le diverse decorrenze stabilite dagli articoli da 1 a 4, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SEGNI MORO - TREMELLONI - SARAGAT - COLOMBO - PIERACCINI - FERRARI AGGRADI - MEDICI - MATTARELLA - SPAGNOLLI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 agosto 1964

Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 12. - VILLA

Tabella A

TABELLA A Parte di provvedimento in formato grafico ((1))

Tabella B

TABELLA B Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella C

TABELLA C Parte di provvedimento in formato grafico

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