DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1964, n. 654

Type DPR
Publication 1964-07-29
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 21 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, numero 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e da' esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e da' esecuzione al Protocollo di ratifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1954: Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunita' della Comunita'; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio di Europa;

Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee;

Visto il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che da', applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' di apportare modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti, in conformita' di analoghe decisioni della Comunita' Economica Europea;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma, dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1 giugno 1964, i dazi previsti dalla tariffa doganale comune della Comunita' Economica Europea posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584, e successive aggiunte e modificazioni, per i prodotti elencati nell'annessa tabella A, firmata dal Ministro per le finanze, sono modificati nella misura indicata per ciascun prodotto nella tabella stessa.

Art. 2

A decorrere dal 1 giugno 1964, i dazi previsti dalla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni, per i prodotti elencati nell'annessa tabella B, firmata dal Ministro per le finanze, sono modificati nella misura indicata, per ciascun prodotto nella tabella stessa.

Art. 3

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1964 i dazi previsti dalla tariffa doganale comune della Comunita' Economica Europea posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584, e successive aggiunte e modificazioni, per i prodotti elencati nell'annessa tabella C, firmata dal Ministro per le finanze, sono temporaneamente sospesi o ridotti nella misura indicata per ciascun prodotto nella tabella stessa.

Art. 4

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1964 il regime daziario previsto dalla tariffa, dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni per i prodotti elencati nell'annessa tabella D, firmata dal Ministro per le finanze, si applica temporaneamente, per tutte le provenienze, nella misura indicata, per ciascun prodotto nella tabella stessa. Per gli stessi prodotti resta tuttavia applicabile, se piu' favorevole, il regime daziario attualmente in vigore per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea scortate dai certificati prescritti.

Art. 5

Palla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1965, e' temporaneamente sospeso il dazio previsto dalla tariffa doganale comune della Comunita' Economica Europea posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584 e successive aggiunte e modificazioni, per la guanina greggia (pasta di squame e di altri cascami di pesci, contenenti olio minerale, del tipo utilizzato nella fabbricazione dell'essenza di Oriente - voce della tariffa ex 35.19-Q).

Art. 6

Palla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1965 e' temporaneamente sospesa, per tutte le provenienze, l'applicazione dei dazi previsti dalla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni, per la guanina greggia (pasta di squame e di altri cascami di pesci contenenti olio minerale del tipo utilizzato nella fabbricazione dell'essenza di Oriente - voce della tariffa ex 35.19-Q-IV-n).

Art. 7

Per i sottoindicati prodotti provenienti da Paesi estranei alla Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio il regime daziario previsto dalla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni, si applica temporaneamente, dal 21 marzo 1964 al 31 dicembre 1964, nella misura del 5% sul valore, nei limiti di un contingente globale di tonnellate 113.220, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze: ghise ematiti, contenenti in peso 1.50% o meno di manganese, altre, diverse da quelle ottenute con carbone di legna (voce della tariffa doganale ex 73.01-B-II-b); ghise fosforose, contenenti in peso piu' di 1% di silicio (voce della tariffa doganale 73.01-C-II).

Art. 8

Salvo le diverse decorrenze stabilite dagli articoli 1, 2 e 7, il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SEGNI MORO - TREMELLONI - SARAGAT - COLOMBO - PIERACCINI - FERRARI AGGRADI - MEDICI - MATTARELLA - SPAGNOLLI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 agosto 1961

Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 13. - VILLA

Tabella A

TABELLA A Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella B

TABELLA B Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella C

TABELLA C Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella D

TABELLA D Parte di provvedimento in formato grafico

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